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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sull’art. 14, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012 (spending review), che ridefiniva la nozione di «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica» limitandola alle sole minoranze di lingua madre straniera, con possibile effetto lesivo per la minoranza linguistica friulana. La clausola di salvaguardia dello statuto speciale impedisce la lesione immediata della Regione.
Di cosa si tratta
La normativa statale sul dimensionamento della rete scolastica prevedeva soglie di alunni ridotte («almeno 400» anziché «almeno 600») per le autonomie scolastiche in aree con «specificità linguistica». Con il d.l. n. 95 del 2012, il legislatore aveva precisato che per tali aree si intendono quelle con «minoranze di lingua madre straniera», escludendo di fatto le minoranze linguistiche storiche italiane (friulana, tedesca, slovena) dal beneficio della soglia ridotta. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato la norma perché lesiva della minoranza friulana, tutelata dallo Statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 14, comma 16, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge n. 135 del 2012, in riferimento all’art. 3 della l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale FVG) e agli artt. 3 e 6 della Costituzione, per discriminazione della minoranza linguistica friulana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Pur riconoscendo che la norma ha un contenuto limitativo rispetto alla previgente nozione «aperta» di specificità linguistica — escludendo le minoranze storiche friulana, tedesca e slovena — ha rilevato che opera la clausola di salvaguardia di cui all’art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, che fa salve le «procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione». Pertanto, la norma non vincola attualmente la Regione a statuto speciale.
Il principio
Le norme statali di carattere generale che incidono su materie anche rientranti nelle competenze delle Regioni a statuto speciale non si applicano a queste ultime quando opera una clausola di salvaguardia che fa salve le procedure statutarie. La clausola di salvaguardia non esclude tuttavia la possibilità che la questione sia risollevata ove la norma dovesse trovare concreta applicazione nel territorio della Regione speciale.
Domande e risposte
Quali minoranze linguistiche sono tutelate dallo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia?
Lo Statuto speciale (l. cost. n. 1 del 1963) tutela le minoranze linguistiche storiche del territorio: friulana, tedesca e slovena. La legge nazionale n. 482 del 1999 riconosce più in generale le minoranze linguistiche storiche italiane, tra cui anche l’occitano, il franco-provenzale, il ladino e il sardo.
Cosa è la clausola di salvaguardia dell’art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012?
Prevede che le disposizioni del decreto si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Ciò significa che, per questi enti, le norme statali non si applicano automaticamente, ma richiedono un adattamento alle procedure statutarie.
La minoranza friulana può beneficiare della soglia scolastica ridotta (400 alunni)?
Sì, ma non in forza della norma statale oggetto di impugnazione (che la esclude), bensì in forza delle procedure previste dallo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, che la clausola di salvaguardia lascia intatte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e divieto di discriminazione
- Art. 6 della Costituzione — tutela delle minoranze linguistiche
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