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Con l’ordinanza n. 207 del 2013, la Corte costituzionale ha effettuato per la prima volta nella sua storia un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito di un giudizio di legittimità in via incidentale, chiedendo se la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato osti alla normativa italiana sulle supplenze scolastiche che non prevede la conversione dei contratti né il diritto al risarcimento del danno.
Di cosa si tratta
I Tribunali di Roma e Lamezia Terme avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, che disciplina le supplenze annuali al personale scolastico su posti vacanti, senza fissare tempi certi per i concorsi e senza prevedere il risarcimento del danno da uso abusivo del termine. La Corte ha ritenuto di dover investire previamente la Corte di giustizia UE della questione interpretativa sulla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Roma e Lamezia Terme hanno impugnato l’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5, punto 1, della direttiva del Consiglio 1999/70/CE. La norma consentirebbe supplenze annuali a tempo indeterminato senza indicare tempi certi per i concorsi e senza riconoscere il diritto al risarcimento in caso di abuso.
La decisione della Corte
La Corte ha sospeso il giudizio e disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE, chiedendo: 1) se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE osti alla normativa italiana sulle supplenze scolastiche priva di termini certi per i concorsi e del diritto al risarcimento; 2) se le esigenze organizzative del sistema scolastico italiano costituiscano «ragioni obiettive» idonee a giustificare tale sistema. La Corte ha affermato di essere «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 267 TFUE anche nei giudizi incidentali.
Il principio
La Corte costituzionale italiana, pur non essendo un giudice ordinario, è un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE e può sollevare questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE anche nell’ambito dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale. Il primato del diritto dell’Unione europea opera anche nel sindacato di costituzionalità.
Domande e risposte
Cosa è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?
È lo strumento previsto dall’art. 267 TFUE che consente ai giudici nazionali di sospendere il giudizio e chiedere alla Corte di giustizia UE di interpretare una norma del diritto dell’Unione prima di applicarla. La risposta della Corte di giustizia vincola il giudice nazionale nel caso concreto.
Perché il primo rinvio pregiudiziale della Consulta è storicamente significativo?
Fino al 2013 la Corte costituzionale aveva sempre rifiutato di effettuare rinvii pregiudiziali nell’ambito dei giudizi incidentali, ritenendo di non essere una «giurisdizione» ai sensi del Trattato. Con l’ord. n. 207 ha cambiato orientamento, riconoscendo la propria natura giurisdizionale e aprendo un dialogo diretto con la Corte di giustizia.
Come è andata a finire la vicenda del precariato scolastico?
La Corte di giustizia UE ha risposto con la sentenza 26 novembre 2014 (causa C-22/13 e riunite, Mascolo), ritenendo la normativa italiana non conforme alla direttiva. Ciò ha poi contribuito all’adozione della legge 13 luglio 2015, n. 107 («Buona Scuola»), che ha previsto il piano straordinario di immissione in ruolo dei precari.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione — partecipazione dell’Italia all’ordinamento comunitario
- Art. 117 della Costituzione — vincolo di conformità al diritto dell’Unione europea
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.