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La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Terni sugli artt. 70 e 71 cod. proc. pen. nella parte in cui non estendono la disciplina della sospensione del processo per incapacità dell’imputato anche ai casi di infermità fisica grave che renda l’imputato assolutamente impossibilitato a comparire. La Corte ha ritenuto che la diversità di disciplina tra infermità psichica e fisica sia ragionevole.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Terni stava celebrando un processo a carico di un imputato 87enne con gravi problemi cardiaci che lo rendevano impossibilitato a comparire in udienza (necessitava di trasporto in ambulanza e presenza costante di un medico). Il giudice aveva dovuto rinviare più volte l’udienza e riteneva ragionevole applicare la sospensione del processo prevista dagli artt. 70-71 cod. proc. pen. per l’incapacità mentale dell’imputato, anche per i casi di grave infermità fisica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Terni ha sollevato questione di legittimità degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentono la sospensione del procedimento per incapacità di comparire dovuta a infermità fisica (e non solo psichica) dell’imputato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La disciplina della sospensione per incapacità psichica risponde a una logica distinta dall’impedimento fisico: nel primo caso l’imputato non è in grado di partecipare consapevolmente al processo; nel secondo, l’impedimento fisico consente comunque il rinvio dell’udienza (o la celebrazione in luoghi accessibili) senza necessità di un apposito regime sospensivo. La Corte aveva già esaminato questione analoga con sent. n. 354/1996.
Il principio
La sospensione del processo per incapacità dell’imputato ex artt. 70-71 cod. proc. pen. è istituto specificamente riservato all’infermità psichica, che impedisce la partecipazione consapevole al processo. L’impedimento fisico è già gestito dall’ordinamento processuale attraverso gli istituti del rinvio dell’udienza e del legittimo impedimento a comparire; non è irragionevole non estendere la disciplina sospensiva a tali casi.
Domande e risposte
Cosa succede quando un imputato anziano e malato non può presentarsi in udienza?
Il processo viene rinviato. Se l’impedimento è grave e prolungato, il giudice può valutare l’opportunità di celebrare l’udienza in luogo accessibile o, nei casi estremi, dichiarare il legittimo impedimento a comparire e continuare nelle forme consentite dalla legge. Non è però possibile applicare la sospensione formale prevista per l’incapacità psichica.
Perché l’incapacità psichica giustifica la sospensione del processo?
Perché l’ordinamento ritiene che un imputato che non è in grado di capire l’accusa e di partecipare consapevolmente alla propria difesa non possa essere processato: la sospensione serve a tutelare il diritto di difesa e garantisce che il processo sia celebrato solo quando l’imputato è in grado di parteciparvi.
Esiste un limite di tempo ai rinvii per impedimento fisico?
Non esiste un limite legale specifico, ma i rinvii ripetuti possono determinare problemi di ragionevole durata del processo. In casi estremi, il giudice può valutare se procedere comunque, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza
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