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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle norme della Regione Puglia che istituivano un’autorità regionale per la regolazione dei servizi pubblici locali, a seguito della rinuncia al ricorso dello Stato e dell’accettazione della Regione.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 24 del 2012 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), con cui istituiva un’autorità regionale indipendente per la regolamentazione e la verifica della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (acqua, rifiuti, trasporti, ecc.). Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge, ritenendo che la Regione invadesse la competenza statale esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza: competenza esclusiva statale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Puglia aveva modificato le disposizioni impugnate con la successiva legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42, e il Presidente del Consiglio aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in data 18 aprile 2013. La Regione Puglia aveva accettato la rinuncia con delibera di Giunta del 7 maggio 2013, depositata il 2 luglio 2013.

Il principio

Nei giudizi in via principale, quando la legge regionale impugnata viene modificata in modo da fare venire meno le censure dello Stato, il Governo può rinunciare al ricorso. La successiva accettazione della Regione determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Le regioni possono istituire autorità di regolazione indipendenti?

La questione è delicata. La “tutela della concorrenza” è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera e, Cost.), il che include la funzione regolatoria del mercato. Tuttavia le regioni possono organizzare i propri servizi pubblici locali: il confine tra le due competenze è oggetto di frequente contenzioso costituzionale.

Cosa sono i “servizi pubblici locali di rilevanza economica”?

Sono i servizi erogati in regime di gestione economica (acqua, energia, rifiuti, trasporto pubblico, ecc.) sul territorio di comuni o ambiti territoriali ottimali. La loro organizzazione è disciplinata dalla normativa statale e regionale in un quadro di riparto di competenze complesso.

Perché il processo si è estinto invece di essere deciso nel merito?

Perché la Regione Puglia ha modificato le norme impugnate, eliminando i profili che avevano indotto lo Stato a ricorrere. Nella logica del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, quando la materia del contendere scompare, il processo si estingue.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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