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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale di alcune norme della Regione Basilicata sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’accettazione da parte della Regione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), in particolare l’art. 10, commi 1, 5 e 6, e gli artt. 12 e 13. Le censure riguardavano principalmente: gli oneri istruttori per le autorizzazioni agli impianti rinnovabili (ritenuti esorbitanti rispetto alla normativa statale), un regime di favore per la Società Energetica Lucana (esentata dal pagamento degli oneri), e alcune disposizioni sulle misure di compensazione ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio aveva sollevato questioni in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma lettere a), e) e s), e terzo comma, della Costituzione (competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, politica estera e tutela dell’ambiente; competenza concorrente in materia di energia).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato in data 30 aprile 2013 l’atto di rinuncia al ricorso (deliberato dal Consiglio dei ministri il 18 aprile 2013), in quanto la Regione Basilicata aveva nel frattempo modificato le disposizioni impugnate con la legge regionale n. 17 del 2012. La Regione Basilicata aveva accettato la rinuncia con delibera della Giunta regionale del 1° luglio 2013.
Il principio
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – seguita dall’accettazione della Regione resistente – determina l’estinzione del processo, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?
Perché la Regione Basilicata aveva modificato con la successiva legge regionale n. 17 del 2012 le disposizioni che erano state impugnate. Con la modifica normativa, il Governo ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero venuti meno, e ha deliberato la rinuncia.
L’estinzione del processo equivale a una dichiarazione di incostituzionalità?
No. Il processo si è estinto senza alcun giudizio sul merito delle questioni. Le norme modificate dalla Regione potrebbero essere state cambiate in modo sufficiente da soddisfare le censure dello Stato, ma la Corte non ha verificato la loro conformità alla Costituzione.
Cosa sono le “misure di compensazione ambientale” per gli impianti rinnovabili?
Sono contributi che i produttori di energia rinnovabile versano ai territori ospitanti per compensare l’impatto degli impianti sul paesaggio e sull’ambiente locale. La loro disciplina è oggetto di normativa statale (d.lgs. n. 387 del 2003 e relative linee guida) e le regioni non possono imporre criteri di calcolo incompatibili con quelli statali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di energia (concorrente), tutela dell’ambiente (esclusiva statale) e tutela della concorrenza (esclusiva statale)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.