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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la modifica statutaria della Regione Puglia che riduceva il numero dei consiglieri regionali da settanta a sessanta. Dopo che la Puglia ha ridotto il numero a cinquanta (conformandosi al d.l. n. 138/2011), il Governo ha rinunciato al ricorso.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 138/2011 aveva imposto alle Regioni tetti massimi al numero di consiglieri regionali. La Puglia, con 4 milioni di abitanti, avrebbe dovuto avere al massimo 50 consiglieri. Con la delibera statutaria dell’11 maggio 2012, la Puglia li aveva ridotti da 70 a 60 — ancora troppi secondo il Governo, che aveva impugnato la modifica. Successivamente la Puglia ha adottato una nuova delibera portando il numero a 50 e il Governo ha rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia dell’11 maggio 2012, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011 (convertito dalla l. n. 148/2011).

La decisione della Corte

Con atto del 26 febbraio 2013 il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso. La Regione Puglia non si era costituita in giudizio. La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative: in mancanza di costituzione della parte resistente, la rinuncia determina da sola l’estinzione.

Il principio

Quando la parte resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione formale: il processo non può proseguire per l’assenza di contraddittorio.

Domande e risposte

Quanti consiglieri regionali può avere la Puglia?

In base all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011, le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti possono avere al massimo 50 consiglieri (escluso il Presidente della Giunta). La Puglia, con circa 4 milioni di abitanti, rientra in questa fascia.

La modifica dello Statuto regionale richiede un procedimento speciale?

Sì. Lo Statuto regionale è una «legge regionale rinforzata»: deve essere approvato dal Consiglio regionale con due deliberazioni adottate ad intervallo non inferiore a due mesi (art. 123 Cost.). In questo caso la delibera era stata approvata in prima lettura il 24 gennaio 2012 e confermata in seconda lettura l’11 maggio 2012.

Perché il numero dei consiglieri regionali è una materia di competenza statale?

Perché i tetti fissati dal d.l. n. 138/2011 esprimono principi fondamentali in materia di ordinamento degli enti territoriali, che rientrano nella competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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