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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 84 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l’art. 1, comma 1, del disegno di legge regionale n. 58/2012, in materia di proroga di contratti di lavoro, per sopravvenuta modifica normativa.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 1, comma 1, del disegno di legge regionale siciliano n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma autorizzava sino al 30 aprile 2013 la proroga di contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, estendendo la facoltà anche ai contratti diversi da quelli a tempo determinato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato aveva promosso questione di legittimità in via principale sull’art. 1, comma 1, del d.d.l. reg. n. 58/2012, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., sostenendo che la disposizione estendesse la proroga oltre i limiti consentiti dall’art. 1, comma 400, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e delle norme statali in materia di pubblico impiego.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle more del giudizio, la sopravvenuta modifica della norma impugnata — che la priva dei vizi denunciati — determina la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, ordinanze n. 228, n. 145 e n. 11 del 2012; n. 166, n. 76 e n. 2 del 2011; n. 183 del 2010).

Il principio

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la sopravvenuta modifica della norma impugnata che la priva dei vizi lamentati dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo ogni ulteriore scrutinio nel merito.

Domande e risposte

Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

Significa che, dopo la proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da eliminare il vizio denunciato: la Corte non può più pronunciarsi nel merito perché il problema è venuto meno.

Il Commissario dello Stato può impugnare le leggi regionali?

Sì: il Commissario dello Stato per le Regioni a statuto speciale è l’organo statale che, nei trenta giorni successivi all’approvazione regionale, può rinviare al Governo le leggi ritenute incostituzionali o impugnarle direttamente davanti alla Corte.

Perché la norma siciliana era contestata?

Perché avrebbe esteso la proroga dei contratti di lavoro regionale oltre i limiti fissati dalla normativa statale (art. 1, comma 400, l. n. 228/2012), che consentiva solo la proroga dei contratti a tempo determinato e non di altre tipologie contrattuali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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