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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimi i commi 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 43 della legge abruzzese n. 10/2004, che istituivano un unico comparto venatorio regionale per la caccia alla fauna migratoria. La norma contrastava con la legge statale n. 157/1992, che impone ambiti di dimensioni sub-provinciali, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva istituito, ai soli fini della caccia da appostamento alla fauna migratoria, un «comparto unico regionale» che coincideva con l’intero territorio regionale. Associazioni ambientaliste avevano impugnato il calendario venatorio 2011-2012 applicativo di tale regime, e il TAR Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Abruzzo, sezione prima, ha sollevato questione sull’art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge regionale Abruzzo n. 10/2004, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 14, comma 1, della legge n. 157/1992, che prescrive ambiti di caccia di dimensioni sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge regionale Abruzzo n. 10/2004. Il comparto unico regionale si pone in contrasto con il modello sub-provinciale imposto dalla legge statale, omettendo di considerare le peculiarità ambientali e naturalistiche dei singoli territori e l’esigenza di coinvolgere le comunità locali nella gestione faunistica.

Il principio

Le Regioni non possono istituire ambiti venatori di dimensioni superiori a quelle sub-provinciali previste dall’art. 14, comma 1, della legge n. 157/1992, neppure con riferimento alla sola caccia alle specie migratrici. Tale prescrizione costituisce norma fondamentale di tutela della fauna selvatica vincolante per il legislatore regionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Domande e risposte

Perché la Regione non poteva istituire un unico comparto venatorio?

Perché la legge statale n. 157/1992 impone espressamente ambiti di dimensioni sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali: il comparto unico regionale è di dimensioni incompatibili con tale vincolo.

Il legislatore regionale può derogare alle regole sugli ambiti venatori per la caccia migratoria?

No. La tutela della fauna selvatica è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), e il nucleo minimo di salvaguardia fissato dalla legge n. 157/1992 non è derogabile dal legislatore regionale.

Quali effetti pratici produce la sentenza?

L’illegittimità dei tre commi rende privi di fondamento normativo tutti i calendari venatori regionali che abbiano fatto applicazione del comparto unico, impedendo la futura reintroduzione di tale regime.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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