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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania che consentiva di concedere l’accreditamento definitivo a strutture sanitarie acquisite tramite curatore fallimentare, bypassando la procedura prevista dalla legislazione statale.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva previsto, con la legge finanziaria regionale 2011 (come modificata nel 2012), che i soggetti subentrati nella titolarità di strutture sanitarie in virtù di acquisto tramite curatore fallimentare — dopo la risoluzione del rapporto di provvisorio accreditamento — potessero ottenere direttamente dall’Amministrazione regionale l’accreditamento definitivo. Il Governo ha impugnato questa norma perché eludeva la procedura di accreditamento stabilita dal d.lgs. n. 502 del 1992.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute recati dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato fondata la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Sebbene la norma fosse stata abrogata dalla legge regionale n. 41 del 2012, l’abrogazione decorreva solo dal 7 gennaio 2013 e non poteva escludersi che la disposizione avesse avuto applicazione medio tempore, quindi la Corte non ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nel merito, la normativa statale sull’accreditamento (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992) costituisce un principio fondamentale che le Regioni non possono derogare, nemmeno nell’ipotesi di subentro a seguito di procedura fallimentare.

Il principio

Le Regioni non possono prevedere procedure di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie in deroga ai principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, anche quando si tratti di strutture acquisite tramite curatore fallimentare. L’accreditamento diretto regionale senza il rispetto dei criteri e delle procedure statali viola l’art. 117, terzo comma, Cost.

Domande e risposte

Cos’è l’accreditamento delle strutture sanitarie?

L’accreditamento è il procedimento con cui la Regione riconosce a una struttura sanitaria privata il diritto di erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce i criteri e le procedure da rispettare a livello nazionale.

Perché la norma campana era incostituzionale?

Perché consentiva alla Regione di concedere direttamente l’accreditamento definitivo a strutture sanitarie acquisite in sede fallimentare, bypassando le procedure di verifica dei requisiti fissate dalla normativa statale. In tal modo derogava a principi fondamentali in materia di tutela della salute riservati alla legislazione statale.

Perché la successiva abrogazione regionale non ha chiuso il giudizio?

Perché l’abrogazione era entrata in vigore il 7 gennaio 2013 (giorno successivo alla pubblicazione nel BURC). Non si poteva escludere che la norma avesse trovato applicazione nel periodo intercorso tra la sua introduzione (luglio 2012) e la sua abrogazione, quindi il giudizio doveva essere definito nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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