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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze contro la delibera della Camera dei deputati che aveva affermato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Lucio Barani nei confronti del dott. Enrico Rossi.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Firenze stava giudicando una causa civile in cui il dott. Enrico Rossi (all’epoca assessore regionale toscano alla Sanità) chiedeva il risarcimento dei danni per le affermazioni dell’on. Lucio Barani, che lo aveva accusato — in televisione e sulla stampa — di aver dolosamente celato un disavanzo dell’ASL 1 e di aver effettuato assunzioni secondo logiche clientelari. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale riteneva invece che mancasse il nesso funzionale con l’attività parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzione giurisdizionale a seguito della delibera di insindacabilità del 9 maggio 2012, adottata in assenza dei presupposti del nesso funzionale richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Con ordinanza dell’8 maggio 2013, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase preliminare ex art. 37 della legge n. 87 del 1953. Erano soddisfatti i requisiti soggettivo (il Tribunale è organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; la Camera dei deputati è legittimata passiva) e oggettivo (il Tribunale lamentava la lesione della propria sfera di attribuzione per un esercizio ritenuto illegittimo del potere parlamentare di dichiarare l’insindacabilità). La Corte ha disposto la notifica del ricorso alla Camera.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale lamenta che la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. sia stata adottata in assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’attività parlamentare tipica. L’ammissibilità in questa fase non pregiudica le questioni di merito.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni e un atto tipico della funzione parlamentare.
Perché il Tribunale riteneva mancante il nesso funzionale?
Perché dalla documentazione della Camera risultava che il deputato Barani, pur membro della commissione parlamentare d’inchiesta sui disavanzi sanitari, aveva addirittura elogiato la relazione del dott. Rossi in quella sede, senza sollevare i rilievi critici poi affermati ai media. Le dichiarazioni extra moenia non erano quindi «nesso» con atti parlamentari tipici.
Cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità?
Il giudizio si apre nella fase di merito: il ricorso e l’ordinanza vengono notificati alla Camera dei deputati, che ha la facoltà di costituirsi. La Corte deciderà nel merito se la delibera di insindacabilità lede le attribuzioni del potere giudiziario.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni; parametro del conflitto.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.