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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 37 della legge della Regione Basilicata n. 16/2012, che vietava il rilascio di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio regionale. La norma invadeva la competenza esclusiva statale in materia di energia e violava il principio di leale collaborazione.

Di cosa si tratta

La Regione Basilicata, nel 2012, aveva disposto con legge di assestamento che non avrebbe più rilasciato l’intesa prevista dalla L. n. 239/2004 per nuovi titoli minerari di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (petrolio e gas). Il divieto si applicava anche ai procedimenti in corso. La norma era motivata con la tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 37 della L. reg. Basilicata n. 16/2012, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, commi 1, 2 lett. m) e 3, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione. La norma regionale — negando unilateralmente l’intesa — avrebbe di fatto paralizzato una competenza che la legge statale riserva ad un procedimento concertato tra Stato e Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, ritenendo che la Regione non possa unilateralmente escludere in via legislativa il proprio contributo al procedimento di rilascio dei titoli minerari, giacché l’art. 1, comma 7, lettera n), della L. n. 239/2004 prevede che l’intesa si inserisca in un procedimento collaborativo che non può essere bloccato dalla volontà legislativa di una sola parte.

Il principio

La Regione non può sottrarsi unilateralmente, con atto legislativo, all’obbligo di collaborare nel procedimento di rilascio dei titoli minerari per idrocarburi. L’intesa regionale è elemento del procedimento di competenza concorrente: il suo rifiuto in via legislativa viola il principio di leale collaborazione e invade la competenza statale in materia di produzione e distribuzione nazionale dell’energia.

Domande e risposte

Può una Regione vietare le trivellazioni sul suo territorio?

No in modo assoluto e unilaterale. Può esprimere il proprio dissenso nell’ambito del procedimento collaborativo previsto dalla legge statale (intesa), ma non può con legge regionale sottrarsi alla procedura o bloccarla in via preventiva e generale.

Cos’è l’intesa prevista dall’art. 1, co. 7, lett. n), L. 239/2004?

È un atto di co-decisione tra lo Stato e la Regione interessata, necessario per il conferimento di nuovi titoli minerari per idrocarburi. È distinta dalla semplice autorizzazione: richiede un accordo effettivo tra le parti, non solo un parere consultivo.

Quali sono le competenze regionali in materia energetica?

Le Regioni hanno competenza concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). Devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato, tra cui le procedure di localizzazione e autorizzazione degli impianti energetici.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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