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La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, co. 3, e 3, co. 2, della legge della Regione Puglia n. 13/2012 (attività professionali turistiche). Lo Stato aveva rinunciato al ricorso a seguito dell’entrata in vigore della l.r. Puglia n. 26/2012 che aveva recepito i motivi di censura. Inammissibile la costituzione tardiva della Regione Puglia.
Di cosa si tratta
La legge regionale pugliese n. 13/2012 sulle attività professionali turistiche prevedeva (art. 2, co. 3) che le professioni turistiche fossero svolte in via esclusiva, con divieto di svolgere attività estranee al profilo professionale, e (art. 3, co. 2) che l’abilitazione alla guida turistica valesse solo per il territorio regionale. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni per contrasto con il diritto UE (direttiva servizi 2006/123/CE, art. 56 TFUE) e con l’art. 117, co. 1 e 2, lett. e), Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 2, co. 3, e 3, co. 2, l.r. Puglia 25 maggio 2012, n. 13. Parametri: artt. 41, 117, co. 1 e 2, lett. e), Cost.; art. 56 TFUE; artt. 10, co. 4, e 25 direttiva 2006/123/CE. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro (f.f. Luigi Mazzella).
La decisione della Corte
Il processo si estingue. La l.r. Puglia n. 26/2012 aveva sostituito la disposizione sull’esclusività (art. 2, co. 3) e abrogato quella sul limite territoriale dell’abilitazione (art. 3, co. 2). Il Governo ha rinunciato al ricorso con delibera del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2012. La costituzione della Regione Puglia è dichiarata inammissibile perché tardiva e priva di valida delibera della Giunta regionale. In mancanza di valida costituzione della parte convenuta, la rinuncia del ricorrente produce l’estinzione del processo ex art. 23 norme integrative.
Il principio
Nel giudizio in via principale, quando la parte resistente non si è validamente costituita (per tardività o difetto di delibera dell’organo competente), la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina immediatamente l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione da parte della resistente.
Domande e risposte
Perché la limitazione territoriale dell’abilitazione alla guida turistica era problematica?
La direttiva 2006/123/CE (art. 10, co. 4) e il d.lgs. n. 59/2010 di recepimento stabiliscono che l’autorizzazione all’esercizio di un’attività di servizi deve consentire l’espletamento su tutto il territorio nazionale, salvo che una limitazione sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. La limitazione alla sola Puglia era incompatibile con questo principio.
Perché l’esclusività delle professioni turistiche violava il diritto UE?
L’art. 25 della direttiva servizi vieta restrizioni che non siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Il divieto assoluto di svolgere attività diverse dal profilo professionale turistico, senza possibilità di deroga, costituisce una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei servizi.
Cosa serve perché una Regione si costituisca validamente davanti alla Corte?
Serve una delibera della Giunta regionale, adottata entro il termine perentorio di 20 giorni previsto dall’art. 19, co. 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Una costituzione tardiva o priva di delibera è inammissibile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Co. 1: la potestà legislativa si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; co. 2, lett. e): tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica; invocato per la distorsione concorrenziale causata dall’esclusività delle professioni turistiche
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