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La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 4, d.l. n. 248/2007 (retribuzione minima dei soci lavoratori di cooperative), sollevata in riferimento all’art. 39 Cost. Il giudice a quo ha impugnato una norma non pertinente rispetto all’oggetto dei giudizi principali (contributi previdenziali): è il classico caso di aberratio ictus nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Due cooperative, nei giudizi principali, opponevano cartelle esattoriali dell’INPS per maggiori contributi previdenziali. I contributi erano calcolati prendendo come base imponibile la retribuzione determinata con il criterio del contratto collettivo «comparativamente più rappresentativo». Il Tribunale di Lucca aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 7, co. 4, d.l. n. 248/2007 — che disciplina la retribuzione minima da corrispondere ai soci lavoratori — ma questa norma riguarda il rapporto di lavoro, non il rapporto previdenziale oggetto del giudizio principale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 7, co. 4, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. l. n. 31/2008 (trattamenti economici minimi per soci lavoratori di cooperative). Parametro: art. 39 Cost. (libertà sindacale e contrattazione collettiva). Rimettente: Tribunale di Lucca, giudice del lavoro (r.o. nn. 232 e 240 del 2011). Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata inammissibile per due ragioni. Prima: il giudice rimettente ha impugnato una norma non pertinente rispetto al thema decidendi (cosiddetta aberratio ictus). La retribuzione imponibile ai fini previdenziali è disciplinata dall’art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989, dall’art. 2, co. 25, l. n. 549/1995 e dall’art. 3, co. 4, d.lgs. n. 403/2001, non dall’art. 7, co. 4, d.l. n. 248/2007. Seconda: gli interventi delle confederazioni cooperative sono dichiarati inammissibili, perché i terzi possono intervenire solo se titolari di un interesse qualificato direttamente coinvolto nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Il principio
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l’inammissibilità per aberratio ictus ricorre quando il giudice rimettente ha sottoposto a scrutinio una disposizione che non disciplina il rapporto giuridico oggetto del giudizio a quo. Una declaratoria di illegittimità sulla norma sbagliata non produrrebbe alcun effetto sul thema decidendi del giudizio principale.
Domande e risposte
Cosa significa «aberratio ictus» nel giudizio costituzionale?
È l’errore del giudice rimettente che “mira” a una norma sbagliata: pur essendo il problema reale, la questione è costruita su una disposizione che non lo disciplina. La Corte non può giudicare nel merito perché un’eventuale declaratoria di illegittimità sarebbe ininfluente sulla causa principale.
Qual è la norma «giusta» in materia di contributi previdenziali delle cooperative?
Il d.l. n. 338/1989 (art. 1, co. 1), come interpretato autenticamente dalla l. n. 549/1995 (art. 2, co. 25), stabilisce che la retribuzione imponibile a fini previdenziali è quella del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni «comparativamente più rappresentative». Per i soci lavoratori di cooperative, l’art. 3, co. 4, d.lgs. n. 403/2001 applica espressamente tale criterio dal 2007.
Perché i terzi non possono intervenire liberamente nel giudizio incidentale?
Il giudizio incidentale presuppone la rilevanza e non manifesta infondatezza verificata dal giudice a quo. Ammettere terzi estranei al giudizio principale significherebbe dar loro accesso alla Corte senza tale filtro, contraddicendo la natura incidentale del giudizio.
Norme collegate
- Art. 39 della Costituzione — Libertà di organizzazione sindacale e contrattazione collettiva; la norma censurata era accusata di attribuire efficacia erga omnes ai contratti collettivi in modo diverso da quanto previsto dall’art. 39
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