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La Corte dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni della legge finanziaria della Regione autonoma Sardegna 2012: l’art. 3, comma 7 (uso del mezzo proprio per missioni dei dipendenti regionali) viola la competenza statale sull’ordinamento civile; l’art. 4, comma 48 e l’art. 1, comma 8, lett. d), della legge regionale n. 35/1995 (come sostituito) violano il principio di uguaglianza. Non fondate le questioni sul fondo sanitario regionale.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria della Regione autonoma Sardegna per il 2012 conteneva disposizioni eterogenee. Il Governo ha impugnato, tra le altre, la norma che autorizzava i dipendenti regionali all’uso del mezzo proprio per missioni di servizio, la norma sulle modalità di alienazione dei beni patrimoniali regionali, e la norma che riduceva il fondo sanitario regionale. Alcuni profili toccavano la competenza statale esclusiva, altri il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e), l) e m), e terzo comma, Cost., nonché a norme dello Statuto speciale per la Sardegna e del d.l. n. 78/2010.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 3, comma 7 (uso del mezzo proprio per missioni): la disciplina dei rimborsi spese per missioni dei dipendenti pubblici rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale. Dichiara altrèsì l’illegittimità dell’art. 4, comma 48, e — in via consequenziale — dell’art. 1, comma 8, lett. d), della legge regionale n. 35/1995 come sostituito, per violazione del principio di uguaglianza. Dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 3 (riduzione del fondo sanitario): la Regione può modulare le risorse destinate alla sanità entro certi limiti.
Il principio
La disciplina dei rimborsi per le missioni dei dipendenti pubblici, in quanto incidente sul rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.). Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono introdurre regole difformi da quelle statali per i propri dipendenti quando tali regole attengono agli aspetti civilistici del rapporto di lavoro.
Domande e risposte
Perché l’uso del mezzo proprio per le missioni rientra nell’«ordinamento civile»?
Perché la disciplina dei rimborsi spese per missioni è parte del contratto di lavoro pubblico contrattualizzato. Il d.lgs. n. 165/2001 ha «privatizzato» il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: la sua disciplina appartiene quindi all’ordinamento civile, riservato allo Stato.
La Sardegna non ha competenza primaria in materia di «ordinamento del personale»?
Sì, ma questa competenza riguarda l’aspetto organizzativo-pubblicistico del rapporto di servizio, non gli aspetti civilistici del contratto di lavoro. La Corte distingue tra le due sfere, riservando allo Stato la disciplina civilistica.
Cosa è stato dichiarato non fondate?
La questione sull’art. 2, comma 3, che riduceva il fondo sanitario regionale: la Corte ha ritenuto che la Regione abbia una certa autonomia nella modulazione delle risorse sanitarie, purché sia garantita l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (secondo comma, lett. l) e sui livelli essenziali delle prestazioni (secondo comma, lett. m)
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato da disposizioni che introducono disparità irragionevoli
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