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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 11-quater, comma 4, del d.l. n. 203/2005 in materia tributaria, sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. (divieto di reiterazione dei decreti-legge decaduti). La norma censurata non viola il divieto costituzionale.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, conteneva misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria. L’art. 11-quater, comma 4, disciplinava un aspetto specifico di questa materia. La Corte di cassazione dubitava che la norma fosse il risultato di una reiterazione illegittima di un decreto-legge decaduto, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., che vieta di reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 11-quater, comma 4, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente infondata. La Corte, senza necessità di udienza pubblica, respinge la questione perché non risulta dimostrata la derivazione della norma da un decreto-legge decaduto non convertito. Il presupposto del dubbio di legittimità — la reiterazione — non è presente nella fattispecie.

Il principio

Il divieto di reiterazione dei decreti-legge decaduti (art. 77, secondo comma, Cost.) si applica quando il Governo ripropone mediante un nuovo decreto-legge le stesse disposizioni di un decreto precedente non convertito dal Parlamento. La sola circostanza che una norma sia contenuta in un decreto-legge non basta a sollevare tale censura in assenza di prova della reiterazione.

Domande e risposte

Cosa vieta l’art. 77, secondo comma, Cost. in materia di decreti-legge?

Stabilisce che il Governo, «in casi straordinari di necessità e d’urgenza», può emanare provvedimenti provvisori con forza di legge (decreti-legge). Se il Parlamento non li converte entro 60 giorni, perdono efficacia. Il Governo non può reiterare le medesime norme in un nuovo decreto-legge per aggirare il voto parlamentare.

Cosa si intende per «reiterazione» di un decreto-legge?

Si ha reiterazione quando il Governo, dopo la decadenza o il diniego di conversione di un decreto-legge, ripresenta le stesse norme in un nuovo decreto senza modifiche sostanziali, di fatto eludendo la volontà parlamentare. La Corte ha già dichiarato incostituzionale questo meccanismo (sentenza n. 360/1996).

Perché la questione è «manifestamente infondata» e non semplicemente «infondata»?

La «manifesta infondatezza» indica che il vizio denunciato è prima facie insussistente, senza richiedere una trattazione approfondita. Permette alla Corte di pronunciarsi con ordinanza in camera di consiglio, riservando la sentenza alle questioni che richiedono un più articolato esame.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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