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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, che fissa un limite massimo retributivo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Non viola né l’uguaglianza, né il diritto di difesa, né le norme convenzionali europee.

Di cosa si tratta

L’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010 ha introdotto un tetto massimo agli emolumenti dei dirigenti e dipendenti pubblici, parametrato al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità di questa norma, ritenendo che potesse violare il principio di uguaglianza, il diritto di difesa e le garanzie del giusto processo previste dall’art. 6 CEDU, in quanto la norma si applicava retroattivamente a rapporti già in corso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 12, comma 11, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 3, 24, comma 1, 102, 117, comma 1, Cost. e all’art. 6 CEDU.

La decisione della Corte

Le questioni sono manifestamente infondate. Il tetto retributivo è una misura di contenimento della spesa pubblica che risponde a finalità di coordinamento della finanza pubblica, non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa. La Corte ha già affrontato questioni analoghe e le ha ritenute infondate; il rimettente non porta argomentazioni nuove che giustifichino un diverso esito.

Il principio

La fissazione per legge di un tetto massimo alla retribuzione dei dipendenti pubblici è una scelta di politica economica e di contenimento della spesa rientrante nella discrezionalità del legislatore, non irragionevole né arbitraria. Non viola né il principio di uguaglianza né le garanzie processuali della CEDU.

Domande e risposte

A quanto ammontava il tetto retributivo del d.l. n. 78/2010?

Il tetto era fissato per riferimento al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, all’epoca circa 240.000-250.000 euro lordi annui. La norma si applicava al totale degli emolumenti comunque denominati, compresi quelli di natura accessoria.

Perché il rimettente invocava l’art. 6 CEDU?

Riteneva che l’applicazione retroattiva del tetto ai rapporti in corso costituisse un’ingerenza del legislatore nei processi pendenti, in violazione del diritto a un equo processo garantito dalla Convenzione europea. La Corte ha escluso questa violazione.

Il tetto retributivo si applica anche ai dirigenti degli enti pubblici non statali?

La norma ha una portata molto ampia, ma l’ambito esatto di applicazione è stato oggetto di successivi interventi normativi e di chiarimenti interpretativi. L’ordinanza n. 32/2013 non affronta questo aspetto nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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