Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 2, comma 4, del disegno di legge sull’introduzione del quoziente familiare in Sicilia, ma la disposizione contestata è stata omessa integralmente in sede di promulgazione, privando così il giudizio di ogni oggetto.

Di cosa si tratta

L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato nel luglio 2012 un disegno di legge sul quoziente familiare. L’art. 2, comma 4, del testo approvato attribuiva a un singolo Assessore regionale il potere di determinare con proprio decreto le modalità di attuazione del quoziente familiare, per quanto riguarda le prestazioni degli enti pubblici nelle politiche sociali. Il Commissario dello Stato aveva impugnato questa disposizione, ritenendo che la funzione regolamentare spettasse al Governo regionale nel suo complesso (e non a un singolo assessore), in violazione dello statuto speciale siciliano.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l’art. 2, comma 4, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 608), per violazione dell’art. 12, quarto comma, e dell’art. 13 dello statuto speciale siciliano, che attribuiscono la funzione regolamentare al Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale.

La decisione della Corte

Cessata materia del contendere. Quando la delibera legislativa è stata promulgata come legge regionale n. 50/2012, il comma 4 dell’art. 2 è stato integralmente omesso. L’esercizio del potere promulgativo è unitario e contestuale: il Presidente della Regione ha promulgato la legge senza quella disposizione. L’omissione ha definitivamente precluso qualsiasi efficacia alla norma impugnata, privando il giudizio del suo oggetto.

Il principio

Quando la norma impugnata viene eliminata dal testo promulgato — o abrogata o modificata in modo da eliminare il vizio denunciato — prima che la Corte si pronunci nel merito, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere. Il potere promulgativo è esercitato unitariamente: non è possibile promulgare parzialmente solo alcune disposizioni, con la conseguenza che l’omissione in sede di promulgazione ha effetto definitivo.

Domande e risposte

Cos’è il quoziente familiare?

È un criterio di calcolo dell’imposta (o delle prestazioni sociali) che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare, dividendo il reddito complessivo per un «quoziente» che aumenta all’aumentare dei figli. Riduce il prelievo (o aumenta le prestazioni) per le famiglie numerose.

Perché la Regione siciliana ha una competenza speciale in questa materia?

La Sicilia è una Regione a statuto speciale con competenza legislativa primaria in alcune materie e un proprio organo di controllo (il Commissario dello Stato) che verifica la legittimità delle leggi regionali prima della promulgazione.

Cosa sarebbe successo se la Corte avesse dovuto decidere nel merito?

Avrebbe dovuto valutare se delegare a un singolo assessore la definizione delle modalità attuative di una legge regionale violi le norme statutarie che riservano la funzione regolamentare al Governo regionale collegialmente.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.