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Con l’ordinanza n. 49 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Alessandria sull’art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996, che esonerava le amministrazioni dello Stato e gli enti locali — ma non le Aziende Sanitarie Locali (ASL) — dal pagamento di sanzioni e interessi per omissioni contributive. Enti locali e ASL non sono soggettivamente omogenei.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997) prevedeva che le amministrazioni dello Stato e gli enti locali fossero esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive, maggiorazioni e interessi in caso di omissioni contributive, in deroga al regime generale del comma 217. La ASL di Alessandria, colpita da cartelle esattoriali dell’INAIL per irregolarità dichiarative risalenti al 2001, aveva sostenuto che l’esclusione delle ASL da tale esonero fosse incostituzionale, per la presunta omogeneità soggettiva tra ASL ed enti locali.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione. Rimettente: Tribunale ordinario di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Gli enti locali territoriali e le ASL non sono soggettivamente omogenei: i primi sono enti esponenziali di una comunità radicata su un territorio, dotati di poteri autoritativi generali; le ASL sono enti pubblici a finalità settoriale (sanità) che operano prevalentemente iure privatorum. Il trattamento differenziato non è irragionevole, e l’esonero — avendo natura di deroga eccezionale — non è suscettibile di interpretazione estensiva. L’art. 97 Cost. non è violato perché il buon andamento non può essere invocato contro il rispetto di una norma di legge di per sé legittima.
Il principio
La somiglianza tra due categorie di enti pubblici in determinati contesti (es. regime di pignorabilità) non implica la loro omogeneità soggettiva generale. Una norma di carattere eccezionale ed esonerativo non può essere estesa per analogia a soggetti non contemplati dal legislatore. Il principio di eguaglianza non impone l’estensione automatica di regimi di favore.
Domande e risposte
Perché le ASL non sono considerate omogenee agli enti locali?
Perché gli enti locali territoriali (Comuni, Province) sono enti a finalità generali con poteri autoritativi, rappresentativi della collettività su un territorio; le ASL sono enti a finalità sectoriale (erogazione di servizi sanitari), che operano prevalentemente secondo schemi privatistici, senza poteri autoritativi generali e senza rappresentare una comunità territoriale.
L’esonero era ancora applicabile al momento del giudizio?
La Corte ha ritenuto che la rilevanza della questione non fosse venuta meno: l’art. 116, comma 11, della legge n. 388 del 2000 aveva eliminato l’esonero per i periodi successivi al 1° gennaio 2001, ma i crediti oggetto delle cartelle erano anteriori a tale data, per cui il regime esonerativo sarebbe stato ancora in astratto applicabile allo Stato e agli enti locali, ma non alle ASL.
Il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) può essere usato per ottenere un trattamento più favorevole?
No. L’art. 97 Cost. non può essere invocato per sostenere che una pubblica amministrazione debba essere esentata da obblighi di legge al fine di allocare meglio le proprie risorse istituzionali, quando l’obbligo deriva da una norma di per sé legittima.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza; ragionevolezza del trattamento differenziato tra categorie non omogenee
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della pubblica amministrazione
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