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La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna. La questione di legittimità sull’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e sull’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. — nella parte in cui vietano la sospensione dell’esecuzione per i condannati per il reato di cui all’art. 609-quater c.p. nella forma attenuata — deve essere riesaminata alla luce di sopravvenienze normative.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva sollevato questione di legittimità del divieto di sospensione dell’esecuzione per i condannati ai sensi dell’art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) nella forma attenuata dal quarto comma. Il caso riguardava una condanna per fatti sessuali avvenuti nell’ambito di una relazione consensuale tra giovani coetanei, poi sfociata in convivenza: il rimettente riteneva irragionevole trattare questo caso come i delitti sessuali violenti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354/1975 (ord. pen.), nella parte in cui si riferiscono anche ai condannati per il reato di cui all’art. 609-quater c.p. nella forma attenuata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Sopravvenienze normative intervenute dopo l’ordinanza di rimessione (modifiche alla normativa penitenziaria) impongono al giudice di riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo, prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.
Il principio
Quando dopo l’ordinanza di rimessione intervengono modifiche normative che incidono sull’oggetto della questione o sulla sua rilevanza, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata nel nuovo contesto legislativo.
Domande e risposte
Cos’è il divieto di sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 9, c.p.p.?
Per determinate categorie di reati gravi (inclusi alcuni reati sessuali), il condannato non può beneficiare della sospensione dell’ordine di carcerazione in attesa dell’applicazione di misure alternative. L’esecuzione della pena deve iniziare immediatamente in carcere, e solo dopo un anno di osservazione intramuraria si può chiedere una misura alternativa.
Qual è la differenza tra il 609-bis e il 609-quater c.p.?
L’art. 609-bis punisce la violenza sessuale (con o senza uso di violenza o minaccia); l’art. 609-quater punisce gli atti sessuali con minorenni anche senza violenza (basandosi sull’età della vittima). Il rimettente riteneva irragionevole che la forma attenuata del 609-quater, assimilabile per gravità alla forma attenuata del 609-bis, avesse un trattamento esecutivo più severo.
Cosa succede dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente deve rivalutare se la questione è ancora rilevante nel suo processo e se rimane non manifestamente infondata. Può risollevare la stessa questione, modificarla, o non risollevarla se ritiene che il problema sia venuto meno.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
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