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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (processo penale minorile), nella parte in cui richiede che il consenso alla definizione del processo nell’udienza preliminare sia prestato personalmente dall’imputato. Il difensore privo di procura speciale non può sostituirsi all’imputato contumace per questa manifestazione di volontà, e ciò non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel processo penale minorile è previsto che il giudice dell’udienza preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere (ad esempio per irrilevanza del fatto o per perdono giudiziale) solo se l’imputato presta il proprio consenso. Quando l’imputato è contumace, il problema è se il difensore possa esprimere quel consenso al suo posto, senza procura speciale. La giurisprudenza di legittimità rispondeva di no: il consenso deve essere personale. Il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità di questa interpretazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui esclude che il consenso alla definizione del processo possa essere prestato dal difensore privo di procura speciale quando l’imputato sia contumace, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione non è fondata. La Corte riconosce che il requisito del consenso personale risponde alla logica del processo penale minorile, che valorizza la partecipazione consapevole del minore alle scelte processuali. Il consenso implica valutazioni strettamente personali (rinuncia al contraddittorio nel merito, accettazione degli effetti del rito). La scelta del minore di essere contumace non equivale a rinuncia a tali diritti, e il difensore senza procura speciale non può disporne autonomamente. Non vi è irragionevole disparità di trattamento né lesione del diritto di difesa.
Il principio
Nel processo penale minorile, il consenso alla definizione del procedimento nell’udienza preliminare è un atto personalissimo dell’imputato. Il difensore privo di procura speciale non può prestarlo in nome dell’imputato contumace. Ciò non viola né l’uguaglianza né il diritto di difesa né il principio di ragionevole durata del processo.
Domande e risposte
Perché il consenso nel rito minorile deve essere personale?
Perché la definizione del processo nell’udienza preliminare comporta la rinuncia al contraddittorio pieno nel dibattimento. Si tratta di una scelta che riguarda direttamente la posizione giuridica del minore e che presuppone una valutazione consapevole e personale.
Il difensore con procura speciale potrebbe invece prestare il consenso?
Sì: l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 fa salva la possibilità che il consenso sia stato «validamente prestato in precedenza», anche tramite difensore munito di apposita procura speciale.
Quale è la differenza con il processo penale ordinario?
Nel rito ordinario il patteggiamento può avvenire tramite difensore con procura speciale anche in assenza dell’imputato. Il processo minorile ha una disciplina autonoma, orientata alla rieducazione e al recupero del minore, che valorizza la sua partecipazione attiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la presunta disparità tra imputato comparso e contumace
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 31 della Costituzione — tutela della famiglia e del minore
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