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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 159, comma 1, c.p., che sospende la prescrizione durante la sospensione del processo per infermità mentale irreversibile dell’imputato. La questione è inammissibile perché non è possibile una pronuncia additiva senza una scelta politica del legislatore, ma la Corte rivolge un monito severo: la situazione dell’«eterno giudicabile» è costituzionalmente problematica e il legislatore deve intervenire.

Di cosa si tratta

Un imputato per omicidio colposo aveva subito nel 2001, nel medesimo sinistro stradale, un grave trauma encefalico che lo aveva reso permanentemente incapace di partecipare coscientemente al processo. Il procedimento era stato sospeso ex art. 71 c.p.p. e, di conseguenza, anche la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p. Il GIP di Alessandria dubitava che questa norma fosse costituzionale quando applicata a casi di incapacità irreversibile: l’imputato restava un «eterno giudicabile» senza che il reato si estinguesse mai.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Alessandria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche quando sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata inammissibile. La Corte rileva che il rimettente segnala una reale anomalia: nel caso di incapacità irreversibile, la logica della sospensione (che presuppone la transitorietà della stasi processuale) viene meno. Tuttavia, qualsiasi intervento ablativo o additivo richiederebbe scelte che solo il legislatore può compiere — se e quando far decorrere la prescrizione, quale termine applicare, come coordinare la norma con il sistema. La Corte rivolge al legislatore un «severo monito» affinché intervenga a tutela dell’imputato reso «eternamente giudicabile».

Il principio

La sospensione del termine di prescrizione presuppone la transitorietà della stasi processuale. Quando l’incapacità dell’imputato è permanente e irreversibile, la logica della norma viene meno e si produce una situazione costituzionalmente problematica. La Corte non può intervenire direttamente perché la soluzione richiede una scelta discrezionale del legislatore, ma sollecita un intervento urgente.

Domande e risposte

Cosa significa che la questione è «inammissibile»?

Non significa che il problema non esiste. Significa che la Corte non può risolverlo direttamente, perché qualsiasi modifica della norma richiederebbe scelte politico-legislative (ad es. come regolare la prescrizione nel caso di incapacità irreversibile) che non spettano alla Corte ma al Parlamento.

Cosa succederebbe se la prescrizione decorresse anche durante la sospensione per infermità irreversibile?

Il reato si estinguerebbe per prescrizione, il processo non potrebbe più proseguire e l’imputato non potrebbe essere condannato. Il valore in gioco è la proporzionalità: l’interesse a punire il fatto si attenua con il tempo.

Il legislatore ha poi risposto al monito della Corte?

La sentenza n. 23/2013 ha posto le basi per un successivo intervento. La questione dello «eterno giudicabile» è rimasta aperta nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale successivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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