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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 159, comma 1, c.p., che sospende la prescrizione durante la sospensione del processo per infermità mentale irreversibile dell’imputato. La questione è inammissibile perché non è possibile una pronuncia additiva senza una scelta politica del legislatore, ma la Corte rivolge un monito severo: la situazione dell’«eterno giudicabile» è costituzionalmente problematica e il legislatore deve intervenire.
Di cosa si tratta
Un imputato per omicidio colposo aveva subito nel 2001, nel medesimo sinistro stradale, un grave trauma encefalico che lo aveva reso permanentemente incapace di partecipare coscientemente al processo. Il procedimento era stato sospeso ex art. 71 c.p.p. e, di conseguenza, anche la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p. Il GIP di Alessandria dubitava che questa norma fosse costituzionale quando applicata a casi di incapacità irreversibile: l’imputato restava un «eterno giudicabile» senza che il reato si estinguesse mai.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Alessandria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche quando sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata inammissibile. La Corte rileva che il rimettente segnala una reale anomalia: nel caso di incapacità irreversibile, la logica della sospensione (che presuppone la transitorietà della stasi processuale) viene meno. Tuttavia, qualsiasi intervento ablativo o additivo richiederebbe scelte che solo il legislatore può compiere — se e quando far decorrere la prescrizione, quale termine applicare, come coordinare la norma con il sistema. La Corte rivolge al legislatore un «severo monito» affinché intervenga a tutela dell’imputato reso «eternamente giudicabile».
Il principio
La sospensione del termine di prescrizione presuppone la transitorietà della stasi processuale. Quando l’incapacità dell’imputato è permanente e irreversibile, la logica della norma viene meno e si produce una situazione costituzionalmente problematica. La Corte non può intervenire direttamente perché la soluzione richiede una scelta discrezionale del legislatore, ma sollecita un intervento urgente.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è «inammissibile»?
Non significa che il problema non esiste. Significa che la Corte non può risolverlo direttamente, perché qualsiasi modifica della norma richiederebbe scelte politico-legislative (ad es. come regolare la prescrizione nel caso di incapacità irreversibile) che non spettano alla Corte ma al Parlamento.
Cosa succederebbe se la prescrizione decorresse anche durante la sospensione per infermità irreversibile?
Il reato si estinguerebbe per prescrizione, il processo non potrebbe più proseguire e l’imputato non potrebbe essere condannato. Il valore in gioco è la proporzionalità: l’interesse a punire il fatto si attenua con il tempo.
Il legislatore ha poi risposto al monito della Corte?
La sentenza n. 23/2013 ha posto le basi per un successivo intervento. La questione dello «eterno giudicabile» è rimasta aperta nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale successivo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante per il trattamento deteriore dell’incapace permanente rispetto ad altri imputati
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e ragionevole durata, violato dalla stasi processuale sine die
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, compromesso dall’eccessivo lasso di tempo dal fatto
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