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La Corte costituzionale ha giudicato la legge della Regione Liguria n. 2 del 2012 in materia di demanio e patrimonio. Alcune questioni sono state dichiarate estinte per rinuncia al ricorso, altre cessate per sopravvenuta modifica normativa; le disposizioni superstiti che incidevano su profili dominicali del demanio sono state dichiarate incostituzionali per violazione della competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.).
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva approvato nel 2012 una legge organica sul demanio e il patrimonio regionali, disciplinando aspetti come la gestione del demanio marittimo, i poteri di autotutela, la sdemanializzazione, le concessioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che la Regione avesse sconfinato nella materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato. La vicenda tocca un nodo classico del federalismo italiano: fin dove può spingersi la legge regionale nella gestione dei beni pubblici senza invadere la disciplina civilistica della proprietà?
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), nonché al terzo comma, della Costituzione. La tesi principale è che la disciplina del demanio e del patrimonio, in quanto riconducibile all’ordinamento civile, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le competenze regionali si limitano alla gestione amministrativa, non all’aspetto dominicale (cioè proprietario) dei beni. Giudice rimettente: ricorso diretto in via principale del Governo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio sugli artt. 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; e 38, comma 5, lett. c), per rinuncia parziale al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sugli artt. 38, comma 5, lett. a), e 47, perché le norme erano state medio tempore modificate. Ha poi giudicato le restanti disposizioni: alcune questioni sono state dichiarate infondate, altre fondate per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., confermando che le Regioni non possono legiferare sugli aspetti dominicali del demanio, riservati alla disciplina statale dell’ordinamento civile.
Il principio
Le Regioni possono esercitare funzioni amministrative di gestione dei beni demaniali trasferiti, ma non possono disciplinare gli aspetti dominicali (di proprietà) di tali beni: questa materia appartiene all’ordinamento civile di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. La separazione tra gestione amministrativa e profilo dominicale è il criterio guida del riparto di competenze.
Domande e risposte
Cosa si intende per «aspetto dominicale» del demanio?
L’aspetto dominicale riguarda il regime proprietario del bene, cioè chi ne è titolare, come si trasferisce la proprietà, come si sdemanializza. È distinto dalla gestione amministrativa (concessioni, uso, vigilanza), che le Regioni possono invece disciplinare.
La Regione Liguria poteva comunque gestire il demanio marittimo?
Sì, ma solo sul piano amministrativo-gestionale. Le funzioni delegate alle Regioni dalla legge n. 382/1975 e dal d.P.R. n. 616/1977 riguardano la gestione, non la titolarità dominicale. Il decreto legislativo n. 85/2010 sul federalismo demaniale prevedeva il trasferimento della proprietà, ma era subordinato a d.P.C.M. ancora non emanati.
Quali articoli della legge ligure sono sopravvissuti al giudizio?
Il giudizio si è chiuso con esiti differenziati: alcune questioni estinte per rinuncia, altre per cessazione della materia del contendere, altre ancora dichiarate fondate o infondate. Non tutte le disposizioni impugnate sono state dichiarate incostituzionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, in particolare la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (lett. l)
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