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La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge regionale veneta del 2012 sul servizio idrico integrato che attribuivano ai consigli di bacino poteri tariffari e funzioni già riservati, in via esclusiva, allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Veneto n. 17 del 2012 aveva disciplinato la governance delle risorse idriche, prevedendo, tra l’altro, che i consigli di bacino (organi regionali) approvassero le tariffe del servizio idrico integrato e adottassero altri atti di indirizzo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge sostenendo che queste attribuzioni invadessero competenze legislative esclusive dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, gli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, e 11, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17/2012 (Disposizioni in materia di risorse idriche), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione — che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente — nonché in riferimento agli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) e all’art. 10 del d.l. n. 70/2011, che attribuiscono all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEG) la funzione regolatoria tariffaria.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, e 11, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 17/2012. Le disposizioni impugnate, attribuendo ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe del servizio idrico integrato e il relativo aggiornamento, esercitavano funzioni che l’ordinamento statale aveva trasferito all’autorità indipendente di settore, violando così la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.
Il principio
La determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato è funzione di regolazione della concorrenza e di tutela ambientale riservata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. Le Regioni non possono attribuire ad organi propri poteri tariffari che incidono su tali materie, nemmeno se l’obiettivo dichiarato è garantire il buon andamento del servizio.
Domande e risposte
Perché la tariffa idrica è materia riservata allo Stato?
Perché la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di strumento di regolazione del mercato (tutela della concorrenza) e di governo di una risorsa naturale (tutela dell’ambiente): entrambe le materie rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, Cost.
Che cosa erano i «consigli di bacino» previsti dalla legge veneta?
Erano organi di governance istituiti dalla Regione Veneto per l’ambito territoriale ottimale del servizio idrico; la legge regionale impugnata attribuiva loro, tra l’altro, l’approvazione delle tariffe, funzione che spettava invece all’AEEG.
Qual è la conseguenza pratica della sentenza?
Le disposizioni annullate perdono efficacia con effetto dalla pubblicazione della sentenza; i poteri tariffari rimangono in capo all’autorità statale di settore (oggi ARERA), e la Regione Veneto non può re-introdurli con nuova legge senza violare la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni; tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza sono materie di competenza esclusiva statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.