Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 5 del 2013, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, sollevata dal Tribunale di Sanremo in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). La norma, che prevede la responsabilità solidale del committente verso i lavoratori dell’appaltatore, era stata successivamente modificata da una legge formale, il che aveva reciso il legame con la legge delega originaria e reso il parametro dell’art. 76 Cost. non più pertinente.

Di cosa si tratta

L’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi) dispone che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e i subappaltatori a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni e i contributi previdenziali dovuti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto. Il Tribunale di Sanremo riteneva che questa norma eccedesse la delega conferita dalla legge n. 30 del 2003, che prevedeva soltanto una responsabilità solidale limitata ai sensi dell’art. 1676 c.c. e solo in connessione con cessioni di ramo d’azienda.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). Il rimettente censurava la norma nella versione originaria, senza considerare che la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) aveva integralmente sostituito il testo di quel comma, trasformando la disposizione da norma delegata a legge formale ordinaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri era intervenuto nel giudizio.

La decisione della Corte

Con ordinanza del 14 gennaio 2013 (depositata il 18 gennaio 2013), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per due ragioni: 1) il giudice rimettente aveva omesso qualsiasi motivazione sull’applicabilità al caso di specie della versione della norma anteriore alle modifiche del 2006; 2) la sostituzione operata dalla legge n. 296 del 2006 aveva trasformato la natura della disposizione da decreto legislativo (norma in senso materiale) a legge formale, affrancandola dal vizio di eccesso di delega. Il parametro dell’art. 76 Cost. riguarda esclusivamente il rapporto tra legge delegante e decreto delegato, e non si applica a norme successivamente novellate da una legge ordinaria.

Il principio

L’art. 76 della Costituzione riguarda esclusivamente i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato. Quando il legislatore ordinario sostituisce integralmente il testo di una norma originariamente contenuta in un decreto legislativo, quella disposizione assume la natura di legge formale e non è più sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di delega. Il giudice rimettente deve inoltre sempre motivare sull’applicabilità al caso concreto della specifica versione della norma sottoposta a scrutinio.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale negli appalti?

La norma (nella versione vigente all’epoca del giudizio) stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore — e con gli eventuali subappaltatori — a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni e i contributi previdenziali dovuti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Perché la questione era manifestamente inammissibile e non solo infondata?

La manifesta inammissibilità dipende dal fatto che il giudice rimettente ha sollevato la questione senza motivare su quale versione della norma stesse applicando al caso di specie, nonostante le modifiche del 2006 fossero già intervenute. Mancava dunque un requisito processuale essenziale dell’ordinanza di rimessione.

Il committente può opporsi all’azione solidale dei lavoratori?

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la Corte non si è pronunciata sul merito della norma. La questione processuale dell’inammissibilità ha precluso ogni valutazione nel merito della responsabilità solidale e dei suoi limiti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.