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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 286 del 2014, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Prato contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Lucio Barani su presunte irregolarità nella gestione degli ospedali toscani (SIOR); il Tribunale sosteneva che quelle dichiarazioni, rese fuori dal Parlamento, non fossero riconducibili a un atto tipico della funzione parlamentare.
Di cosa si tratta
L’on. Lucio Barani aveva rilasciato dichiarazioni a organi di stampa e in trasmissioni televisive riguardanti presunte opacità nella gestione del Sistema Integrato Ospedali Regionali (SIOR) e delle ASL di Massa e Carrara, Lucca, Pistoia e Prato. Le aziende sanitarie avevano convenuto il parlamentare in giudizio civile per risarcimento dei danni. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Prato, ritenendo che non sussistesse il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e atti della funzione parlamentare, ha sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione riguardava la deliberazione della Camera dei deputati del 28 novembre 2012 (Doc. IV-quater, n. 23), con la quale l’Assemblea aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Barani ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale monocratico di Prato, nella fase di ammissibilità, chiedeva alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera quella valutazione, per assenza del nesso funzionale, e di annullare la delibera. Il parametro evocato era l’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
Con ordinanza del 3 dicembre 2014 (depositata il 17 dicembre 2014), la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo sussistenti sia il requisito soggettivo (legittimazione del Tribunale di Prato quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, e della Camera dei deputati quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà sull’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.) sia il requisito oggettivo (la lesione della sfera di attribuzione del giudice derivante dall’esercizio ritenuto illegittimo del potere camerale). L’ordinanza dispone la notifica del ricorso alla Camera entro sessanta giorni, ai fini del successivo giudizio nel merito.
Il principio
La declaratoria di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non implica alcuna pronuncia nel merito: essa accerta soltanto che sussiste la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza» della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità (art. 37, comma 4, l. n. 87 del 1953). Solo dopo la notifica e la costituzione della Camera si potrà procedere alla decisione definitiva.
Domande e risposte
Che cos’è l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. dispone che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia copre anche le dichiarazioni rese fuori dall’aula (extra moenia), ma solo se sussiste un nesso funzionale con un atto tipico della funzione parlamentare.
Cosa valuta la Corte nella fase di ammissibilità del conflitto?
In questa fase, la Corte non entra nel merito della questione, ma verifica esclusivamente se esistono i presupposti soggettivi (legittimazione delle parti) e oggettivi (lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita) per riconoscere la «materia di un conflitto» di sua competenza.
Quali saranno i prossimi passi dopo l’ordinanza di ammissibilità?
Il Tribunale di Prato dovrà notificare il ricorso e la presente ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione della Cancelleria. Successivamente, la Camera si potrà costituire in giudizio e la Corte deciderà nel merito del conflitto.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: parametro centrale del conflitto.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.