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La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Iannuzzi — pubblicate su “Il Giornale” nel 2007 e accusatorie nei confronti del pm Tescaroli — mancando il nesso funzionale con l’attività parlamentare. Ha annullato la deliberazione del Senato del 21 dicembre 2012.
Di cosa si tratta
Il senatore Raffaele Iannuzzi, all’epoca collaboratore del quotidiano “Il Giornale”, aveva pubblicato il 29 luglio 2007 un articolo in cui accusava il sostituto procuratore Luca Tescaroli (già in servizio a Caltanissetta nel processo sulla strage di Capaci) di non essersi pentito di aver sostenuto tesi secondo cui Berlusconi e Dell’Utri avrebbero convinto Riina a fare le stragi. Il pm Tescaroli lo aveva querelato per diffamazione a mezzo stampa. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità nel 2012.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Monza (sezione penale), innanzi al quale era pendente il procedimento per diffamazione a mezzo stampa, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), lamentando il difetto di nesso funzionale tra le dichiarazioni dell’articolo giornalistico e l’attività parlamentare del senatore Iannuzzi. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 53 del 2014.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni del senatore Iannuzzi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni ex art. 68, primo comma, Cost., e ha annullato la deliberazione del 21 dicembre 2012. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per cui le dichiarazioni extra moenia sono coperte dall’insindacabilità solo quando sono legate da nesso funzionale con atti parlamentari tipici specifici, non per un generico collegamento tematico o politico.
Il principio
Il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. per l’insindacabilità delle dichiarazioni extra moenia richiede sia un legame temporale (la dichiarazione esterna deve avere finalità divulgativa di un atto parlamentare prossimo) sia una sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna: non è sufficiente né un generico contesto politico, né un collegamento tematico, né il riferimento a temi dibattuti in Parlamento in via generale.
Domande e risposte
Quale articolo aveva scritto il senatore Iannuzzi?
L’articolo, dal titolo “Quell’esperto gestito come un pentito. Ma i pubblici ministeri non si scusano”, pubblicato su Il Giornale il 29 luglio 2007, affermava che il pm Tescaroli — dopo aver sostenuto in una requisitoria tesi sull’asserito coinvolgimento di Berlusconi e Dell’Utri con Cosa nostra — non si fosse mai pentito di quelle conclusioni. Il pm querelante riteneva le frasi diffamatorie.
Perché il Senato aveva deliberato l’insindacabilità?
Il Senato aveva ritenuto che le dichiarazioni del senatore Iannuzzi fossero connesse all’esercizio delle sue funzioni parlamentari in materia di giustizia e vicende giudiziarie legate a processi di rilievo nazionale. La Corte ha invece ritenuto che questa connessione fosse meramente tematica e non documentata da atti parlamentari specifici.
Qual è la differenza rispetto al caso La Loggia (sent. n. 264/2014)?
Entrambe le sentenze riguardano l’art. 68, primo comma, Cost. e il requisito del nesso funzionale. Nel caso La Loggia si trattava di dichiarazioni sui brogli elettorali del 2006 (Camera); nel caso Iannuzzi di dichiarazioni su un pm che aveva sostenuto tesi sul coinvolgimento di Berlusconi nelle stragi (Senato). In entrambi i casi la Corte ha annullato la deliberazione di insindacabilità per mancanza del nesso funzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità dei parlamentari, parametro del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.