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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 33 del d.l. n. 78/2010, che introduce un prelievo addizionale del 10% sui compensi variabili (bonus e stock option) dei dirigenti del settore finanziario che eccedono la parte fissa della retribuzione. La misura è ragionevole perché risponde all’obiettivo internazionale di disincentivare prassi remunerative rischiose per la stabilità finanziaria.
Di cosa si tratta
L’art. 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 aveva introdotto, in piena crisi finanziaria globale, un’imposta addizionale del 10% sui compensi variabili (bonus e stock option) erogati a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione nel settore finanziario, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare della retribuzione fissa. La misura era inserita in un contesto internazionale in cui molti Paesi avevano adottato misure analoghe per scoraggiare prassi remunerative ritenute causa della crisi finanziaria del 2008.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Lecco ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole e discriminatorio sottoporre a maggiore tassazione i dirigenti del settore finanziario rispetto a figure analoghe in altri settori, e sosteneva che la misura non rispettasse il principio di capacità contributiva.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. L’inasprimento fiscale sui compensi variabili nel settore finanziario risponde a una ratio non irragionevole: i dirigenti finanziari, per le loro caratteristiche di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale, sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari. Tale rischio non ricorre per figure analoghe in altri settori. Il prelievo addizionale è quindi proporzionato alla specifica pericolosità sistemica delle prassi remunerative incentivate che si vogliono disincentivare. Anche il riferimento ai compensi variabili eccedenti la quota fissa è un ragionevole indice di capacità contributiva.
Il principio
Il legislatore può prevedere un prelievo fiscale differenziato per specifiche categorie di contribuenti quando la differenziazione risponde a una ratio non arbitraria. La scelta di disincentivare le remunerazioni variabili nel solo settore finanziario è giustificata dalla specifica capacità di tali operatori di influire negativamente sulla stabilità dei mercati, e non integra violazione del principio di uguaglianza né del principio di capacità contributiva.
Domande e risposte
Quando si applica la tassa addizionale del 10% sui bonus?
Si applica ai compensi variabili (bonus e stock option) percepiti da dirigenti e collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario, nella misura in cui tali compensi eccedono l’ammontare della componente fissa della retribuzione. Il prelievo addizionale si somma alle normali aliquote IRPEF applicabili al reddito da lavoro.
Perché la misura riguarda solo il settore finanziario?
Perché le prassi remunerative variabili nel settore finanziario — dove i dirigenti possono influire sull’andamento dei mercati e assumere rischi a breve termine a danno della collettività — presentano una pericolosità sistemica che non ricorre in altri settori. La Corte ha ritenuto questa distinzione ragionevole e conforme alla normativa europea in materia (direttiva CRD IV).
I bonus nel settore finanziario sono tassati diversamente dalle altre retribuzioni?
Sì. Oltre alle ordinarie aliquote IRPEF, la componente variabile (bonus/stock option) eccedente il fisso è soggetta all’addizionale del 10% prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78/2010, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con questa sentenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, evocato per la presunta discriminazione dei lavoratori del settore finanziario
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, richiamato per contestare la base imponibile della tassa addizionale
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