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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Berlusconi su Di Pietro nella trasmissione «Porta a porta» del 10 aprile 2008: quelle frasi erano state pronunciate in un contesto elettorale, non nell’esercizio di funzioni parlamentari.

Di cosa si tratta

Il Tribunale civile di Roma, investito di una causa risarcitoria promossa dall’on. Antonio Di Pietro contro l’on. Silvio Berlusconi per frasi offensive pronunciate nella trasmissione televisiva «Porta a porta» il 10 aprile 2008, aveva chiesto alla Camera dei deputati di sollevare conflitto di attribuzioni. La Camera aveva però deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni parlamentari insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ha allora sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, con cui era stata affermata l’insindacabilità delle dichiarazioni di Berlusconi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni, e ha annullato la relativa delibera. Le frasi erano state pronunciate durante una campagna elettorale, in un contesto — un comizio mediatico — del tutto estraneo all’esercizio di funzioni parlamentari. Mancava il necessario nesso funzionale con attività parlamentari pregresse o contestuali.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le dichiarazioni extra moenia che presentino un nesso funzionale con l’esercizio di funzioni parlamentari, in termini sia di legame temporale sia di sostanziale corrispondenza di significato. Le dichiarazioni rese in contesto puramente elettorale, prive di collegamento con attività parlamentari specifiche, non sono protette dalla prerogativa.

Domande e risposte

Cosa protegge l’insindacabilità parlamentare dell’art. 68 Cost.?

Protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, anche quando le dichiarazioni vengono rese al di fuori del Parlamento (extra moenia), purché esista un nesso funzionale con atti parlamentari. Non protegge le dichiarazioni rese in contesti meramente personali, commerciali o elettorali.

Quando una dichiarazione resa in TV da un parlamentare è insindacabile?

Quando è finalizzata a divulgare un’attività parlamentare e vi è una sostanziale corrispondenza di contenuto con quanto espresso nelle funzioni parlamentari. Una semplice partecipazione a un programma televisivo durante una campagna elettorale non è sufficiente.

Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

Il processo civile risarcitorio riprende il suo corso davanti al Tribunale, che potrà ora giudicare nel merito della domanda risarcitoria di Di Pietro, senza che la Camera possa opporre lo scudo dell’insindacabilità parlamentare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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