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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55/2013, che stanziava 5.573.000 euro a favore della società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo (SAGA) senza previa notifica alla Commissione europea. La norma configurava un aiuto di Stato in violazione dell’art. 108 TFUE e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva approvato un programma di promozione e pubblicità dell’Aeroporto d’Abruzzo, affidando alla SAGA (Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A.) un finanziamento di oltre 5,5 milioni di euro per il 2013. Il Governo aveva impugnato la norma davanti alla Corte perché, secondo il diritto europeo, i finanziamenti pubblici a imprese operanti in mercati concorrenziali devono essere previamente notificati e approvati dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la Regione avesse violato gli artt. 107 e 108 TFUE conferendo un aiuto di Stato senza preventiva notifica alla Commissione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55/2013. La norma violava l’art. 117, primo comma, Cost., perché la Regione non può concedere aiuti di Stato (ai sensi dell’art. 107 TFUE) senza rispettare la procedura di notifica e attesa dell’autorizzazione della Commissione prevista dall’art. 108, par. 3, TFUE.

Il principio

Le Regioni italiane non possono erogare contributi pubblici a imprese che operano in mercati concorrenziali senza rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La clausola «nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato» inserita dalla Regione nella norma non era sufficiente a sanare il vizio: la Regione aveva già stanziato le risorse senza attendere l’autorizzazione della Commissione.

Domande e risposte

Cos’è un aiuto di Stato vietato dal diritto europeo?

Secondo l’art. 107 TFUE, sono vietati gli aiuti concessi da uno Stato o mediante risorse statali che favoriscano determinate imprese o produzioni, distorcendo o minacciando di distorcere la concorrenza nel mercato interno. Ci sono eccezioni, ma devono essere autorizzate dalla Commissione europea.

Perché il finanziamento all’aeroporto era problematico?

La SAGA è una società che opera in un mercato concorrenziale (il settore aeroportuale). Un contributo pubblico di oltre 5 milioni di euro può falsare la concorrenza tra aeroporti. La Regione avrebbe dovuto notificare il progetto alla Commissione europea e attendere l’autorizzazione prima di procedere.

Le Regioni non possono mai finanziare aeroporti?

Possono farlo, ma nel rispetto delle procedure europee. Esistono categorie di aiuti esentati dalla notifica (regolamenti de minimis, aiuti alle infrastrutture regionali) e regimi autorizzati. In questo caso la Regione non aveva rispettato nessuna di queste procedure.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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