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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 200, comma 1, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), nella parte in cui fa decorrere gli effetti della liquidazione coatta amministrativa dalla data del provvedimento e non dalla sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese. Il Tribunale di Pisa aveva dubitato dell’adeguata tutela dei terzi di buona fede.

Di cosa si tratta

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che colpisce determinate categorie di imprese (banche, assicurazioni, cooperative). Mentre nel fallimento la sentenza dichiarativa è soggetta a specifiche forme di pubblicità, nella liquidazione coatta gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua emissione, non dalla pubblicazione. I terzi creditori rischiano quindi di non sapere che l’impresa è già in liquidazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 200, comma 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere gli effetti della liquidazione coatta dalla data del provvedimento anziché dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dall’iscrizione nel registro delle imprese.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 200, comma 1, del r.d. n. 267/1942, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, sollevata dal Tribunale di Pisa.

Il principio

L’inammissibilità della questione indica che la Corte ha rilevato un difetto di rilevanza o un vizio di motivazione del rimettente, senza esaminare nel merito il problema della tutela dei terzi di buona fede nella liquidazione coatta amministrativa. La questione sulla diversa decorrenza degli effetti rispetto al fallimento non è stata risolta.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra fallimento e liquidazione coatta?

Il fallimento è una procedura giudiziale che colpisce l’imprenditore commerciale in stato di insolvenza. La liquidazione coatta è una procedura amministrativa riservata a categorie speciali di enti (banche, assicurazioni, cooperative): è disposta con decreto ministeriale, non con sentenza del tribunale.

Perché la data di efficacia è importante per i terzi?

Dopo l’apertura della procedura concorsuale, gli atti compiuti dall’impresa possono essere inefficaci o revocabili. Se i terzi non sanno che la procedura è aperta, rischiano di compiere atti o effettuare pagamenti che poi vengono travolti dalla procedura.

Come vengono tutelati i terzi oggi?

La normativa è stata più volte modificata e la disciplina delle procedure concorsuali è ora contenuta anche nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), che ha rafforzato le forme di pubblicità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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