Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui riduceva da novanta a sessanta giorni il termine per l’autorizzazione allo scarico e introduceva un silenzio-assenso in materia ambientale, in violazione della competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

Una legge della Regione Campania aveva stabilito che le domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dovessero essere decise entro sessanta giorni, e che in caso di inadempimento dell’autorità competente l’autorizzazione si intendesse provvisoriamente concessa per altri sessanta giorni. La legge statale (d.lgs. n. 152 del 2006) prevede invece un termine di novanta giorni e vieta il silenzio-assenso in materia ambientale. Il Governo ha impugnato la norma regionale sostenendo che abbassasse il livello di tutela dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 250, della legge Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». La norma censurata fissava un termine di decisione più breve di quello statale e introduceva un meccanismo di silenzio-assenso vietato dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata. Secondo la Corte, le Regioni non possono abbassare i livelli di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale: il termine più breve e il silenzio-assenso introdotti dalla legge campana contrastano con i principi uniformi di salvaguardia dell’ambiente che solo lo Stato può stabilire. Ha altresì dichiarato estinti alcuni giudizi collaterali a seguito di rinunce e modifiche legislative sopravvenute.

Il principio

Le Regioni non possono derogare, in senso riduttivo, ai livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dalla legislazione statale. La previsione di un termine di decisione più breve e di un silenzio-assenso in materia di autorizzazioni allo scarico viola la competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Domande e risposte

Può una Regione ridurre i tempi per le autorizzazioni ambientali rispetto alla legge statale?

No. La Corte ha chiarito che la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente impedisce alle Regioni di abbassare i livelli di protezione fissati dalla legge nazionale, anche se l’intervento regionale fosse inteso a velocizzare le procedure.

Il silenzio-assenso è ammissibile in materia ambientale?

No. L’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 esclude espressamente il silenzio-assenso in materia ambientale, e una legge regionale non può derogare a questa esclusione.

Cosa succede se un’autorità regionale non risponde entro il termine alla domanda di autorizzazione allo scarico?

Non si forma alcun silenzio-assenso. L’autorità resta inadempiente e il richiedente può attivare i rimedi amministrativi previsti dalla legge statale, come il ricorso al TAR o alla tutela in via di autotutela.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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