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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del meccanismo di premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale regionale del Trentino-Alto Adige per i comuni sopra i 3.000 abitanti, ritenendolo ragionevole e funzionale alla governabilità locale.
Di cosa si tratta
Nelle elezioni del Comune di Pergine Valsugana, la coalizione del sindaco eletto aveva ottenuto il 27,03% dei voti ma le era stato assegnato il 60% dei seggi consiliari grazie al meccanismo premiale previsto dall’art. 87 comma 1 lett. h) del testo unico regionale. Due cittadini elettori avevano impugnato l’atto di proclamazione degli eletti davanti al TRGA di Trento, che aveva sollevato questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Era censurato l’art. 87 comma 1 lett. h) del d.P.R.R. 1 febbraio 2005, n. 1/L (testo unico leggi regionali Trentino-Alto Adige sulle elezioni comunali), nella parte in cui assegna automaticamente il 60% dei seggi alla lista o coalizione vincente, senza soglia minima. Parametri: artt. 1 comma 2, 3, 48 comma 2 e 67 Cost. Giudice relatore: Giuliano Amato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, distinguendo il meccanismo regionale – che si inserisce in un sistema in cui l’elezione del sindaco è collegata a quella delle liste – da quello dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 1/2014 per le elezioni nazionali. Il collegamento voto-sindaco/liste e il secondo turno di ballottaggio giustificano il premio di maggioranza anche in assenza di soglia minima.
Il principio
Il premio di maggioranza nelle elezioni comunali non è irragionevole quando si inserisce in un sistema che prevede: il collegamento obbligatorio tra voto al sindaco e voto alle liste; la possibilità di un secondo turno (ballottaggio) che rafforza la legittimazione democratica del vincitore. Il principio di uguaglianza del voto non esige necessaria proporzionalità tra voti e seggi.
Domande e risposte
Perché la sentenza n. 1/2014 aveva dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza nazionale ma non quello regionale?
La sentenza n. 1/2014 riguardava la legge elettorale per Camera e Senato, che non prevedeva una soglia minima di voti per scattare il premio e non consentiva il voto di preferenza. Il meccanismo regionale del Trentino-Alto Adige, pur simile, si inserisce in un contesto diverso: sistema maggioritario con ballottaggio, collegamento obbligatorio sindaco-liste, che giustificano la diversità di esito.
Il principio di uguaglianza del voto ex art. 48 Cost. impone la proporzionalità tra voti e seggi?
No. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’uguaglianza del voto richiede che tutti gli elettori abbiano lo stesso peso al momento del voto (divieto di voto multiplo), non che il risultato sia necessariamente proporzionale. I sistemi maggioritari e i premi di maggioranza sono legittimi se ragionevoli.
Cosa succede se la coalizione vincente si scioglie dopo le elezioni?
La Corte ha preso atto dell’argomento del rimettente sul rischio che la coalizione si sciolga dopo aver beneficiato del premio, ma lo ha ritenuto inidoneo a rendere irragionevole la norma: è una circostanza eventuale e successiva che non inficia la legittimità del meccanismo premiale al momento dell’elezione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza della scelta legislativa
- Art. 48 della Costituzione — Uguaglianza del suffragio: il voto è uguale per tutti gli elettori
- Art. 67 della Costituzione — Principio del mandato parlamentare libero, richiamato come parametro di rappresentanza democratica
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