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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sul cosiddetto metodo Stamina (art. 2 d.l. n. 24/2013), che consentiva il completamento dei trattamenti già avviati ma escludeva i nuovi pazienti. Non vi è violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda il c.d. «metodo Stamina», una terapia a base di cellule staminali mesenchimali sviluppata dalla Onlus Stamina Foundation. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto un ricorso cautelare di un paziente affetto da SLA che chiedeva di essere ammesso al trattamento, ma aveva condizionato il mantenimento della misura all’esito della questione di costituzionalità dell’art. 2 del d.l. n. 24/2013.
La questione di legittimità costituzionale
Era censurato l’art. 2 del d.l. 25 marzo 2013, n. 24 (convertito dalla l. 23 maggio 2013, n. 57), nella parte in cui consentiva il completamento dei trattamenti già avviati ma non l’avvio di nuovi trattamenti per pazienti che ne avessero fatto richiesta dopo l’entrata in vigore del decreto. Parametri: artt. 2, 3 e 32 Cost. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che il diverso trattamento tra pazienti già in cura e nuovi richiedenti sia giustificato dal principio di continuità terapeutica e dall’esigenza di sottoporre il metodo Stamina a una sperimentazione clinica controllata prima di estenderlo a nuovi pazienti. Anche la Corte di Strasburgo ha confermato la legittimità del diniego (sentenza Durisotto c. Italia, 6 maggio 2014).
Il principio
Il diritto alla salute non impone allo Stato di somministrare qualsiasi terapia richiesta, ma di garantire trattamenti sicuri ed efficaci. La cautela nella validazione di nuovi farmaci e metodi terapeutici è costituzionalmente legittima e non costituisce discriminazione tra pazienti in condizioni che, per la loro diversa storia clinica, non sono omogenee.
Domande e risposte
Il diritto alla salute comprende il diritto a ricevere qualsiasi terapia?
No. L’art. 32 Cost. garantisce il diritto alla salute come diritto fondamentale, ma non impone allo Stato di somministrare trattamenti non validati o privi di adeguata base scientifica. La tutela della salute pubblica può giustificare la limitazione all’accesso a terapie sperimentali.
Cos’è la «continuità terapeutica» e perché giustifica un trattamento differenziato?
Il principio di continuità terapeutica impone di non interrompere un trattamento già in corso per un paziente, anche se di dubbia efficacia. Chi aveva già iniziato il trattamento Stamina si trovava in una situazione diversa da chi lo richiedeva per la prima volta: si trattava di posizioni non omogenee, quindi il diverso trattamento era ragionevole.
Qual è stata la conclusione del metodo Stamina?
La sperimentazione clinica avviata ai sensi del comma 2-bis dell’art. 2 del d.l. n. 24/2013 ha portato all’accertamento della non efficacia e non sicurezza del metodo. L’AIFA ha poi revocato le autorizzazioni alla produzione e somministrazione delle cellule staminali secondo il metodo Stamina.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: comparazione tra situazioni omogenee
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