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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 292 e 309 c.p.p. sollevate dal Tribunale del riesame di Brescia, in quanto il giudice rimettente non era più legittimato a sollevare la questione dopo la pronuncia vincolante della Cassazione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale del riesame di Brescia aveva sollevato questione di costituzionalità delle norme del codice di procedura penale che consentono al Tribunale del riesame di integrare la motivazione carente dell’ordinanza cautelare, invece di annullarla per difetto di motivazione. Il caso riguardava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in cui il giudice aveva recepito per relationem la comunicazione di reato della polizia giudiziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Erano censurati gli artt. 292 commi 1 e 2 lett. c) e 309 comma 9 c.p.p., in riferimento agli artt. 111 commi 2 e 6, 24 e 13 comma 2 della Costituzione. La questione era promossa dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con due ordinanze del 13 e 14 novembre 2013. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni per difetto di rilevanza. Il Tribunale del riesame era giudice del rinvio dopo annullamento della Cassazione, la quale aveva già definitivamente deciso che il Tribunale non poteva annullare l’ordinanza cautelare per difetto di motivazione in quel caso. La questione si traduceva in realtà in una richiesta di revisione in grado ulteriore della sentenza della Cassazione.
Il principio
Il giudice del rinvio che sia vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme che non può più applicare per effetto del dictum vincolante. La questione sarebbe priva di rilevanza perché il suo esito non inciderebbe sulla decisione del giudice a quo.
Domande e risposte
Un’ordinanza cautelare può essere annullata se il giudice copia integralmente la comunicazione di reato della polizia?
Secondo l’interpretazione della Cassazione (poi vincolante per il giudice del rinvio), il Tribunale del riesame non può annullare per difetto di motivazione salvo i casi di carenza grafica o uso di clausole di stile, e ha invece il potere-dovere di integrare la motivazione.
Qual è la differenza tra il giudice che solleva una questione e il giudice del rinvio?
Il giudice del rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Se la questione di costituzionalità riguarda una norma che il giudice del rinvio non può più applicare, la questione è irrilevante e dunque inammissibile.
Quali sono i requisiti minimi di motivazione di un’ordinanza cautelare?
L’art. 292 c.p.p. richiede che l’ordinanza contenga gli elementi e le condizioni che giustificano la misura, con indicazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La motivazione per relationem è ammessa entro certi limiti, ma non può ridursi a un mero rinvio acritico agli atti di polizia.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Inviolabilità della libertà personale e riserva di motivazione dei provvedimenti restrittivi
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
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