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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 146, commi 1 e 2, della legge notarile (l. n. 89/1913), come sostituito dal d.lgs. n. 249/2006, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La nuova disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei notai non eccede i limiti della delega legislativa.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 249/2006 ha riformato il procedimento disciplinare a carico dei notai, introducendo — tra l’altro — un nuovo regime di prescrizione dell’azione disciplinare. La Corte di cassazione aveva sollevato la questione in tre giudizi in cui si discuteva se il nuovo termine prescrizionale fosse compatibile con i limiti della delega contenuta nella legge n. 246/2005.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, con tre ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo e secondo comma, della legge n. 89 del 1913 (ordinamento del notariato), come sostituito dall’art. 29 del d.lgs. n. 249 del 2006, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i tre giudizi e dichiarato le questioni non fondate. Ha ritenuto che il nuovo regime di prescrizione disciplinare — pur innovando rispetto al testo previgente — si collochi coerentemente negli indirizzi generali della delega, che affidava al legislatore delegato la disciplina organica del procedimento disciplinare. La scelta di prevedere cause di sospensione e interruzione della prescrizione rientra nel margine di discrezionalità del legislatore delegato, senza tradire la ratio della legge delega.

Il principio

Il legislatore delegato può introdurre nuove regole sulla prescrizione dell’azione disciplinare senza eccedere la delega se le scelte adottate sono coerenti con gli indirizzi generali fissati dalla legge delega e non contrastano con la sua ratio complessiva.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 76 Cost. in materia di deleghe legislative?

Impone che il Parlamento fissa principi e criteri direttivi, un oggetto definito e un tempo limitato: il legislatore delegato non può deviare dai vincoli così posti, a pena di incostituzionalità per eccesso di delega.

Perché la questione riguardava la prescrizione disciplinare dei notai?

Perché in alcuni giudizi pendenti i notai sostenevano di non poter essere più sottoposti a procedimento disciplinare, essendo decorso il termine di prescrizione secondo la vecchia normativa. La nuova disciplina aveva introdotto cause di sospensione prima inesistenti.

Questa sentenza riguarda anche altri ordini professionali?

No, direttamente. Riguarda specificatamente la legge notarile e il d.lgs. n. 249/2006. Per altri ordini professionali valgono le rispettive normative, ma il principio sul limite della delega è di portata generale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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