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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, co. 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 (accertamento fiscale), limitatamente alle parole «o compensi». La presunzione per cui i prelievi bancari dei lavoratori autonomi siano compensi in nero viola la capacità contributiva e il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

L’art. 32, co. 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge n. 311/2004, prevedeva che sia i versamenti sia i prelievi sui conti correnti non giustificati fossero considerati, per i lavoratori autonomi, presunti ricavi o compensi imponibili. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva sollevato la questione in un giudizio relativo a professionisti legali ai quali erano stati mossi accertamenti su prelevamenti bancari.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui estende ai lavoratori autonomi la presunzione di imponibilità dei prelevamenti bancari, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «o compensi». La presunzione è ragionevole per le imprese — dove i prelievi possono finanziare acquisti di beni poi rivenduti — ma non per i lavoratori autonomi, la cui attività non presuppone tale nesso logico tra prelievi e compensi: non è ragionevole presumere che un avvocato o un medico che preleva contanti stia pagando in nero collaboratori o fornitori per produrre reddito professionale.

Il principio

La presunzione di imponibilità dei prelievi bancari non è trasferibile ai lavoratori autonomi: manca il nesso logico-economico tra prelievo e ricavo professionale che invece sussiste per le imprese. Applicarla ai professionisti viola i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Domande e risposte

Dopo questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate può ancora utilizzare i prelievi bancari contro i lavoratori autonomi?

No, non come presunzione legale. La dichiarazione di incostituzionalità ha eliminato l’automatismo: i prelievi bancari dei lavoratori autonomi non possono più essere presunti compensi in nero per il solo fatto di non essere giustificati.

Perché la presunzione vale per le imprese ma non per i professionisti?

Per le imprese esiste un nesso logico tra prelievi (acquisto di beni/servizi) e ricavi (rivendita). Per i lavoratori autonomi questo nesso manca: la loro attività si basa prevalentemente sul lavoro intellettuale, non sull’acquisto e rivendita di beni.

Cosa succede agli accertamenti già notificati prima della sentenza?

La dichiarazione di incostituzionalità ha effetti sui giudizi non ancora definitivi al momento della pronuncia (22 ottobre 2014). Gli accertamenti passati in giudicato non sono stati toccati dalla sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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