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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su norme di contenimento della spesa che incidevano sulle retribuzioni nel pubblico impiego, sollevate dal TAR Abruzzo. La pronuncia è di carattere processuale.
Di cosa si tratta
Le manovre di finanza pubblica del 2010 e del 2011 hanno introdotto misure di contenimento della spesa che incidevano sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici. Il TAR Abruzzo dubitava della legittimità di tali misure rispetto a un ampio ventaglio di parametri costituzionali, dalla tutela del lavoro all’imparzialità e indipendenza della magistratura.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) e l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge n. 148 del 2011), sollevati dal TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, definendo il giudizio in via processuale senza pronunciarsi nel merito sulle misure di contenimento della spesa.
Il principio
Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità sono definite con una pronuncia di rito: la manifesta inammissibilità preclude l’esame nel merito delle censure sollevate.
Domande e risposte
Su quali norme verteva il giudizio?
Su misure di contenimento della spesa pubblica contenute nei decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 138 del 2011, incidenti sui trattamenti economici nel pubblico impiego.
Che cosa significa la decisione di manifesta inammissibilità?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle censure, chiudendo il giudizio per ragioni processuali.
Le misure sui trattamenti economici sono quindi legittime?
La Corte non lo ha stabilito in questa pronuncia: la decisione è processuale e non entra nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è tra i parametri evocati: principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 97 della Costituzione — richiamato sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.
- Art. 101 della Costituzione — invocato sulla soggezione dei giudici soltanto alla legge.
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