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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma in materia di canoni, sollevata dal Consiglio di Stato, per carenze dell’ordinanza di rimessione che hanno impedito di valutare la rilevanza e la fondatezza della censura.
Di cosa si tratta
Quando un giudice dubita della legittimità costituzionale di una norma da applicare, deve descrivere in modo adeguato il caso concreto e motivare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Nel caso, il Consiglio di Stato aveva sollevato dubbi su una disposizione in tema di canoni, ma senza fornire alla Corte gli elementi minimi del rapporto concessorio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sollevato dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rimessione ometteva di descrivere la fattispecie concreta e gli elementi economici del rapporto, impedendo la valutazione della rilevanza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: le lacune dell’ordinanza di rimessione, non colmabili attraverso gli altri atti di causa, hanno impedito in radice l’esame della rilevanza e del merito.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere compiutamente la fattispecie concreta e motivare la rilevanza: l’omessa indicazione degli elementi essenziali del rapporto rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché l’ordinanza del giudice rimettente non descriveva la fattispecie concreta né gli elementi economici del rapporto, impedendo alla Corte di valutare la rilevanza della questione.
Che cos’è la «rilevanza» di una questione?
È il nesso per cui la norma sospettata di illegittimità deve essere effettivamente applicata nel giudizio in corso: senza di esso la Corte non può pronunciarsi.
La norma sui canoni è quindi legittima?
La Corte non lo ha stabilito: la pronuncia è processuale e non entra nel merito della disposizione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è tra i parametri evocati: garantisce eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 41 della Costituzione — richiamato sulla libertà di iniziativa economica privata.
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