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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2941 del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra società in nome collettivo e amministratori per le azioni di responsabilità. La pronuncia è di carattere processuale.
Di cosa si tratta
L’art. 2941 del codice civile elenca i rapporti in cui la prescrizione resta sospesa, ad esempio tra società di capitali e amministratori finché sono in carica. Un Collegio arbitrale di Padova, chiamato a decidere un’azione di responsabilità di una società in nome collettivo verso il proprio amministratore, dubitava che l’esclusione delle società di persone da questa regola fosse costituzionalmente legittima.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, sollevato dal Collegio arbitrale di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni sociali di responsabilità finché questi sono in carica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esaminare nel merito la denunciata disparità di trattamento tra società di capitali e società di persone.
Il principio
La pronuncia conferma che la Corte non procede all’esame nel merito quando la questione presenta vizi che ne impediscono la trattazione, definendo il giudizio con una decisione di rito.
Domande e risposte
Che cosa chiedeva il giudice rimettente?
Chiedeva di estendere alle società in nome collettivo la sospensione della prescrizione già prevista per i rapporti tra società e amministratori, lamentando una disparità di trattamento.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché la Corte ne ha riscontrato la manifesta inammissibilità, definendo il giudizio sul piano processuale senza valutare il merito della censura.
La regola sulla prescrizione è quindi cambiata?
No. La disciplina dell’art. 2941 del codice civile resta invariata: la Corte non ha modificato la norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è tra i parametri evocati: garantisce l’eguaglianza e la ragionevolezza delle distinzioni operate dal legislatore.
- Art. 24 della Costituzione — richiamato sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.