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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un giudice contro una delibera di insindacabilità parlamentare. Il deposito degli atti notificati era avvenuto oltre il termine perentorio previsto.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Firenze aveva sollevato conflitto contro la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni di un deputato oggetto di una causa di risarcimento danni. Dopo l’ammissibilità del conflitto, però, il giudice aveva depositato gli atti notificati in ritardo.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio aveva ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto dalla deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Ricorrente: il Tribunale ordinario di Firenze, sezione civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione per il deposito degli atti nella cancelleria della Corte ha carattere perentorio e va osservato a pena di decadenza; nella specie il deposito era avvenuto oltre tale termine. Inammissibile la richiesta di autorimessione sulle norme integrative, estranee al sindacato di legittimità costituzionale.

Il principio

Il termine per il deposito degli atti notificati nel conflitto tra poteri ha natura perentoria: la sua inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso, perché da esso decorre l’intera catena dei successivi termini processuali.

Domande e risposte

Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri?

È il giudizio con cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere ha leso la propria sfera di attribuzioni costituzionali; qui un giudice contesta la delibera di insindacabilità della Camera.

Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

Perché il giudice ha depositato gli atti notificati oltre il termine perentorio di trenta giorni, decadendo dalla possibilità di proseguire il giudizio di merito.

Cosa prevede l’art. 68 della Costituzione?

Garantisce l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni; la Camera ne aveva fatto applicazione con la delibera contestata.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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