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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni del testo unico sul turismo della Regione Umbria (legge reg. n. 13 del 2013), tra cui la disciplina sulla gestione tecnica delle agenzie di viaggio, perché invasive di competenze statali in materia di professioni e di tutela della concorrenza. Una questione è dichiarata non fondata.
Di cosa si tratta
Il testo unico umbro sul turismo regolava, tra l’altro, i requisiti professionali per la gestione tecnica delle agenzie di viaggio e altri aspetti dell’attività turistica. Lo Stato riteneva che alcune norme invadessero la disciplina delle professioni e ostacolassero la concorrenza, riservate alla competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge reg. Umbria 12 luglio 2013, n. 13, in riferimento all’art. 117, primo, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 63, comma 2, 68 e 73, comma 4, della legge reg. Umbria n. 13 del 2013, dichiarando invece non fondata la questione sull’art. 63, comma 1, lettera b).
Il principio
Nella disciplina del turismo la Regione deve rispettare i limiti delle competenze statali: l’individuazione delle figure professionali con i relativi titoli abilitanti spetta ai principi fondamentali dello Stato, e le misure regionali non possono comprimere la tutela della concorrenza riservata alla legislazione statale.
Domande e risposte
Che cosa disciplinava il testo unico umbro impugnato?
Tra l’altro, i requisiti professionali per la gestione tecnica delle agenzie di viaggio e altri aspetti dell’attività turistica.
Perché alcune norme sono state annullate?
Perché invadevano la competenza statale in materia di professioni (individuazione di figure e titoli) e di tutela della concorrenza.
La Corte ha annullato tutte le norme?
No: la questione sull’art. 63, comma 1, lettera b), è stata dichiarata non fondata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: professioni (concorrente) e tutela della concorrenza (esclusiva statale)
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