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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 32, comma 4, lettera b), della legge n. 183 del 2010, che estende il termine di decadenza per impugnare il contratto a tempo determinato anche ai contratti già conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

Di cosa si tratta

Il «collegato lavoro» del 2010 ha introdotto un termine di decadenza per contestare il termine apposto ai contratti a tempo determinato. La questione riguardava l’applicazione di questo termine anche ai rapporti già cessati prima della nuova legge, con decorrenza dalla sua entrata in vigore.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 32, comma 4, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui applica il termine di decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della legge. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Roma.

Il principio

L’estensione del nuovo termine di decadenza ai contratti a termine già conclusi, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge, non viola il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Domande e risposte

Di che termine di decadenza si parla?

Del termine entro cui il lavoratore deve impugnare il contratto a tempo determinato per contestare la legittimità del termine apposto, pena la decadenza dall’azione.

Perché era contestato?

Perché si applicava anche a contratti già cessati prima della legge, facendo decorrere il termine dalla sua entrata in vigore: una scelta ritenuta dal rimettente lesiva dell’art. 3 Cost.

Come ha deciso la Corte?

Ha ritenuto la questione non fondata: la disciplina transitoria non è irragionevole e resta applicabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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