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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma statale che riservava allo Stato il maggior gettito tributario riscosso nel 2013 nel territorio della Regione siciliana in relazione ai contributi per la ricostruzione, in contrasto con l’autonomia finanziaria garantita dallo statuto siciliano.

Di cosa si tratta

L’art. 7-bis del d.l. n. 43 del 2013, oltre a prevedere contributi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma dell’Abruzzo del 2009, riservava allo Stato il maggior gettito tributario derivante da quelle disposizioni riscosso nel 2013, anche nell’ambito del territorio della Regione siciliana.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha impugnato l’art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. n. 455 del 1946), alle relative norme di attuazione in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario riscosso nel 2013 nel territorio della Regione siciliana; ha dichiarato inammissibile un’ulteriore censura.

Il principio

L’autonomia finanziaria della Regione siciliana, garantita dallo statuto speciale, impedisce allo Stato di riservarsi unilateralmente il maggior gettito tributario riscosso nel territorio regionale di competenza.

Domande e risposte

Cosa riservava allo Stato la norma censurata?

Il maggior gettito tributario derivante dalle disposizioni sui contributi per la ricostruzione, riscosso nel 2013 anche nel territorio della Regione siciliana.

Perché è incostituzionale?

Perché lede l’autonomia finanziaria della Regione siciliana garantita dagli artt. 36 e 37 del suo statuto speciale e dalle norme di attuazione in materia finanziaria.

Tutte le censure sono state accolte?

No: una delle questioni sollevate dalla Regione siciliana è stata dichiarata inammissibile.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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