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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma del codice penale che raddoppiava il termine di prescrizione per il reato di incendio colposo, rendendolo paradossalmente più lungo di quello previsto per l’incendio doloso.
Di cosa si tratta
Per effetto dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., il termine di prescrizione dell’incendio colposo (art. 449, in relazione all’art. 423 cod. pen.) era raddoppiato a dodici anni, mentre l’incendio doloso (art. 423 cod. pen.) si prescriveva in sette anni secondo la regola generale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 della Costituzione, denunciando l’irragionevole maggiore durata della prescrizione per l’ipotesi colposa rispetto a quella dolosa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva che i termini di prescrizione fossero raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen.).
Il principio
È irragionevole, e quindi lesivo del principio di eguaglianza, prevedere un termine di prescrizione più lungo per la versione colposa di un reato rispetto a quella dolosa, identiche quanto a condotta ed evento e distinte solo per l’elemento soggettivo meno grave.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma censurata?
Il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di incendio colposo, portandolo a dodici anni.
Dov’era l’irragionevolezza?
Nel fatto che l’incendio colposo si prescriveva in tempi più lunghi (dodici anni) rispetto all’incendio doloso (sette anni), pur essendo connotato da un elemento soggettivo meno grave.
Quale parametro è stato violato?
L’art. 3 della Costituzione, sul principio di eguaglianza e ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza: è l’unico parametro, violato dal trattamento prescrizionale più severo per l’ipotesi colposa rispetto a quella dolosa.
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