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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione su una legge finanziaria della Regione siciliana, sollevata in riferimento a un parametro statutario non pertinente rispetto alla censura prospettata.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda i requisiti di corretta individuazione del parametro nel giudizio incidentale. Una controversia tributaria tra l’Agenzia delle entrate e un contribuente aveva dato origine alla questione su una disposizione della legge finanziaria regionale siciliana del 2005.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004, in riferimento all’art. 36 del Regio decreto legislativo n. 455 del 1946 (Statuto della Regione siciliana).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, in ragione del difetto di pertinenza e correttezza nell’individuazione del parametro statutario evocato rispetto alla censura prospettata dal giudice rimettente.
Il principio
Il giudice rimettente deve individuare in modo corretto e pertinente il parametro costituzionale o statutario alla luce del quale chiede lo scrutinio: l’evocazione di un parametro inconferente rispetto alla censura determina la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Su quale norma verteva la questione?
Sull’art. 76 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004, una disposizione finanziaria, sorta nell’ambito di una controversia tributaria tra Agenzia delle entrate e contribuente.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il parametro statutario evocato (l’art. 36 dello Statuto siciliano) non era pertinente rispetto alla censura prospettata dal giudice rimettente.
Che cosa insegna questa decisione?
Che la corretta e pertinente individuazione del parametro è condizione di ammissibilità della questione: un parametro inconferente porta alla manifesta inammissibilità.
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