Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione sull’art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011, già dichiarato illegittimo da una precedente sentenza.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda la sorte di una questione di costituzionalità quando la norma impugnata è stata nel frattempo già annullata dalla Corte in un altro giudizio. La disposizione contestata riguardava la responsabilità civile in ambito sanitario.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli aveva sollevato la questione sull’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), come modificato nel 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

Poiché con la precedente sentenza n. 186 del 2013 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, la questione è divenuta priva di oggetto ed è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

Il principio

Quando la norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in un precedente giudizio, la successiva questione che la riguarda diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata priva di oggetto?

Perché la norma impugnata era già stata annullata da una precedente sentenza della Corte costituzionale, sicché non c’era più alcuna disposizione su cui pronunciarsi.

Che differenza c’è con una decisione di merito?

Qui la Corte non valuta la fondatezza delle censure: si limita a constatare che la disposizione non esiste più nell’ordinamento, con conseguente manifesta inammissibilità.

Quale sentenza aveva già annullato la norma?

La sentenza n. 186 del 2013, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.