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La Corte dichiara non fondata la questione: la norma del d.l. n. 78/2010 che consente alle Regioni speciali di superare i limiti di spesa per prorogare i contratti a termine non lede l’autonomia provinciale, perché è una disposizione più favorevole e non di dettaglio.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 78 del 2010, adottato durante la crisi finanziaria, conteneva limiti di spesa per il personale pubblico. Una disposizione introdotta in sede di conversione (l’art. 14, comma 24-bis) permetteva però alle Regioni a statuto speciale e ai loro enti di superare quei limiti per prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, a patto di reperire risorse aggiuntive con tagli e razionalizzazioni certificate.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 14, comma 24-bis, del d.l. n. 78/2010 in riferimento all’art. 8, primo comma, n. 1), e al Titolo VI dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), lamentando un’ingerenza dello Stato nella competenza primaria in materia di organizzazione degli uffici e di finanza locale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La disposizione, collegata all’art. 9, comma 28 (principio di coordinamento della finanza pubblica), non ribadisce il limite di spesa ma anzi consente alle Regioni speciali di derogarvi: è quindi norma più favorevole, priva di portata lesiva. Il criterio di priorità nelle assunzioni del personale precario non è un vincolo rigido di dettaglio, ma un criterio generale derogabile con motivazione.
Il principio
Una norma statale che consente alle autonomie speciali di superare i limiti di spesa, anziché imporli, non lede la loro autonomia; e l’indicazione di un criterio di priorità nelle assunzioni, se derogabile e bisognoso solo di motivazione, non costituisce norma di dettaglio invasiva. La Corte ribadisce inoltre che il principio salus rei publicae non autorizza lo Stato a sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali.
Domande e risposte
La norma limitava davvero l’autonomia della Provincia?
No: secondo la Corte la disposizione consentiva di superare i limiti di spesa per prorogare i precari, risultando quindi più favorevole e priva di portata lesiva.
Lo Stato può derogare al riparto di competenze in tempo di crisi?
No. La Corte ribadisce che neppure situazioni eccezionali consentono di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia: lo Stato deve trovare rimedi compatibili con l’ordinamento costituzionale.
Il criterio di priorità per i precari era vincolante?
No: era un criterio generale derogabile, con il solo obbligo di motivare le scelte difformi quando servano profili professionali specifici.
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