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Con la sentenza n. 68 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che applicava retroattivamente, ai giudizi già pendenti, i nuovi e più brevi termini di decadenza e prescrizione per gli arretrati delle prestazioni pensionistiche.

Di cosa si tratta

Fino al 2011, chi chiedeva l’adeguamento di una pensione già riconosciuta era soggetto solo alla prescrizione decennale. Il d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto termini più brevi e li ha resi applicabili anche ai giudizi già in corso. Il Tribunale di Roma ne dubitava per la portata retroattiva.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione: si lamentava l’irragionevole retroattività della norma, che incideva su diritti già maturati nei giudizi pendenti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost.: l’applicazione retroattiva dei nuovi termini ai giudizi pendenti lede l’affidamento dei cittadini nella certezza dell’ordinamento giuridico, che vale anche in materia processuale.

Il principio

Il legislatore può emanare norme retroattive, salvo in materia penale, ma incontra il limite dell’affidamento dei cittadini nella certezza del diritto: è irragionevole applicare a giudizi già pendenti nuovi e più brevi termini di decadenza e prescrizione che estinguono diritti già maturati.

Domande e risposte

Cosa cambiava la norma del 2011?

Riduceva i termini per chiedere arretrati e accessori delle pensioni e li applicava anche ai processi già in corso.

Perché è stata dichiarata incostituzionale?

Perché la retroattività ledeva l’affidamento di chi confidava nella precedente prescrizione decennale.

La retroattività delle leggi è sempre vietata?

No: è vietata in materia penale; altrove è ammessa solo se ragionevole e rispettosa dell’affidamento dei cittadini.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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