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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992: la giurisprudenza ammette già un’interpretazione conforme a Costituzione, che consente di sospendere l’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione in caso di grave e irreparabile danno.
Di cosa si tratta
Nel processo tributario il contribuente che impugna per cassazione una sentenza d’appello voleva sospenderne l’esecuzione per evitare un danno grave. La Commissione tributaria di Salerno riteneva che la legge non lo consentisse.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (processo tributario), in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. e all’art. 6 CEDU quale norma interposta all’art. 10 Cost. Rimettente: Commissione tributaria regionale per la Campania, sezione di Salerno.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: già con la sentenza n. 217 del 2010 e con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2845 del 2012) si è affermata la possibilità di applicare l’art. 373 c.p.c. e sospendere la sentenza tributaria d’appello.
Il principio
La norma censurata va interpretata in modo conforme a Costituzione: essa non impedisce di sospendere l’esecuzione della sentenza tributaria d’appello quando dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il contribuente?
La sospensione dell’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione, per evitare un danno grave e irreparabile.
Perché la questione è infondata?
Perché esiste già un’interpretazione conforme a Costituzione che consente la sospensione ai sensi dell’art. 373 c.p.c., come riconosciuto dalla Cassazione.
La sospensione è quindi possibile?
Sì: secondo la giurisprudenza prevalente il giudice può sospendere la sentenza tributaria d’appello in presenza di grave e irreparabile danno.
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