Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

In un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte definisce i limiti dei poteri della Corte dei conti verso la Regione Emilia-Romagna: annulla la nota che invitava al recupero amministrativo di somme e la trasmissione di una deliberazione, ma riconosce legittimi gli atti di citazione per responsabilità erariale.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna lamentava che la Corte dei conti avesse invaso la propria sfera di autonomia con una serie di atti: la trasmissione alla Procura contabile di una deliberazione, una nota di invito al recupero di somme spese irregolarmente e gli atti istruttori e di citazione per responsabilità erariale.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di due ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti, promossi dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato (sezione regionale di controllo e Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna), con invocazione, tra l’altro, dell’autonomia organizzativa della Regione e della guarentigia dei consiglieri regionali.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto in parte i ricorsi. Ha dichiarato che non spettava allo Stato trasmettere alla Procura contabile la nota di trasmissione della deliberazione n. 249 del 2013, annullandola; ha dichiarato che non spettava alla Procura regionale adottare la nota di invito al recupero amministrativo di somme, annullandola, perché il potere istruttorio (art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934) consente di chiedere atti già in possesso dell’amministrazione, non di esigere un’ulteriore attività di acquisizione o di recupero. Ha invece respinto il ricorso per il resto, riconoscendo che spettava alla Procura adottare i tredici atti di citazione; ha dichiarato inammissibili alcuni motivi.

Il principio

Il potere istruttorio della Procura della Corte dei conti consente di chiedere atti e documenti già in possesso dell’amministrazione, ma non di imporre alla Regione un’ulteriore attività di acquisizione di dati o di recupero amministrativo di somme; restano legittimi gli atti di citazione per responsabilità erariale.

Domande e risposte

Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

È il giudizio con cui la Corte costituzionale decide a chi spettava il potere di compiere un determinato atto, quando Stato e Regione rivendicano competenze contrapposte.

Quali atti sono stati annullati?

La nota con cui la sezione di controllo aveva trasmesso alla Procura una deliberazione e la nota con cui la Procura aveva invitato la Regione al recupero amministrativo di somme spese irregolarmente.

Perché gli atti di citazione sono rimasti validi?

Perché rientrano nelle ordinarie funzioni della Procura contabile: la Corte ha riconosciuto che spettava ad essa adottare i tredici atti di citazione per responsabilità erariale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.